Sono ammissibili a contributo le spese sostenute fino ai sei mesi precedenti la presentazione della domanda.
La domanda si può presentare una volta già sostenute e pagate le spese.
Sono oggetto di contributo gli interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto da edifici ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze.
Si precisa che per poter presentare domanda di contributo detti edifici devono essere mappati nell’ Archivio regionale amianto (A.R.Am.).
SOLO PER QUEST’ANNO, SI POSSONO SMALTIRE ANCHE MANUFATTI CHE NON SONO MAPPATI, PURCHÈ UBICATI NEI COMUNI CHE HANNO SUBITO I DANNI DA MALTEMPO.
In caso di autorimozione sono finanziabili esclusivamente gli interventi eseguiti in conformità alle ''linee guida finalizzate alla micro-raccolta di amianto da parte dei comuni e dei proprietari di edifici di civile abitazione.
Sono ammissibili le spese:
- di rimozione dei materiali contenenti amianto;
- di trasporto dei materiali contenenti amianto;
- di smaltimento dei materiali contenenti amianto;
- relative agli oneri per la sicurezza;
- per le analisi di laboratorio;
- per la redazione della notifica o del piano di lavoro;
- per l’IVA.
Non sono ammissibili a contributo le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.
|