Sono ammissibili a contributo gli interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto sostenuti dopo la presentazione della domanda.
Per poter presentare domanda di contributo gli edifici devono essere censiti nell’ Archivio regionale amianto (A.R.Am.).
In caso di autorimozione sono finanziabili esclusivamente gli interventi eseguiti in conformità alle ''linee guida finalizzate alla micro-raccolta di amianto da parte dei comuni e dei proprietari di edifici di civile abitazione.
Sono ammissibili le spese:
relative alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei manufatti contenenti amianto;
per le analisi di laboratorio;
per la redazione del piano di lavoro;
inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza (fino a € 8.000);
l'IVA solo se costituisce un costo per il beneficiario e non è da questi recuperabile.
Gli interventi relativi ai manufatti in amianto compatto sono ammessi a contributo esclusivamente se gli stessi risultano mappati nell’ applicativo A.R.Am. con lo stato di conservazione “pessimo” o “scadente”.
Non sono ammissibili a contributo: le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, il solo smaltimento, gli interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.
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