
Indice degli argomenti
1. L’acconto IMU 2026
2. Dichiarazione IMU 2025
3. Professionisti e PA: dal 15 giugno i debiti fanno filtro
4. S.p.A. 2026: governance più flessibile
5. Bilanci più leggeri per ETS di piccole dimensioni
6. Estromissione agevolata degli immobili dell’imprenditore individuale
7. Benefici premiali ISA 2025
8. Riserve societarie: cosa si distribuisce
9. Spese di rappresentanza: alcuni chiarimenti
10. Agenda fiscale: tutte le scadenze dal 16 maggio al 15 giugno 2026
1. L’acconto IMU 2026
Sintesi
Il perimetro dell’imposta
L’IMU si applica agli immobili posseduti nel Comune, con esclusione dell’abitazione principale non di lusso e delle relative pertinenze. Restano invece rilevanti fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali, con regole e riduzioni specifiche.
Come si calcola il possesso
L’imposta è dovuta per anni solari, in proporzione a quota e mesi di possesso. Il mese conta per intero se il possesso supera la metà dei giorni; il giorno del trasferimento è attribuito all’acquirente.
Acconto e saldo
L’acconto di giugno si basa su aliquote e detrazioni dell’anno precedente. Il saldo di dicembre recepisce le aliquote dell’anno in corso solo se pubblicate entro il 28 ottobre. È possibile pagare tutto in unica soluzione già a giugno.
Basi imponibili e agevolazioni
Per i fabbricati si parte dalla rendita catastale rivalutata del 5% e si applicano i moltiplicatori per categoria. Sono previste riduzioni o esenzioni per immobili inagibili, vincolati, fabbricati merce non locati, comodati familiari con requisiti e fabbricati collabenti F/2. Terreni e aree edificabili seguono regole autonome.
|
Perché conta
Il rischio più frequente non è l’aliquota, ma il dato immobiliare non aggiornato: acquisti, vendite, variazioni catastali, inagibilità, comodati e ristrutturazioni possono cambiare il calcolo.
Comunicarli tempestivamente evita versamenti errati, ravvedimenti e contestazioni comunali.
|
Scadenze chiave
|
Adempimento
|
Termine
|
|
16 giugno 2026
|
Versamento acconto IMU 2026 sulla base delle aliquote dell’anno precedente; possibile versamento in unica soluzione.
|
|
28 ottobre 2026
|
Termine di pubblicazione delle aliquote comunali 2026 rilevanti per il saldo.
|
|
16 dicembre 2026
|
Versamento saldo IMU 2026 con conguaglio sulle aliquote dell’anno in corso, se pubblicate nei termini.
|
Azioni suggerite
• Comunicare subito allo Studio acquisti, vendite, successioni, leasing, comodati, variazioni catastali, inagibilità e interventi edilizi.
2. Dichiarazione IMU 2025
Sintesi
Regola generale
La dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o si sono verificate variazioni rilevanti per il tributo. Per le variazioni 2025, il termine è quindi il 30 giugno 2026.
Quando serve davvero
Non ogni movimento richiede dichiarazione: molti trasferimenti sono già noti al Comune tramite la voltura notarile. L’obbligo scatta quando il Comune non dispone delle informazioni necessarie a verificare il corretto calcolo dell’imposta.
Casi tipici da segnalare
Rientrano tra le fattispecie da presidiare immobili inagibili o storici, fabbricati merce, riduzioni di aliquota deliberate dal Comune, terreni agevolati per coltivatori diretti e IAP, leasing, modifiche di valore delle aree edificabili, esenzioni, comodati a parenti e fabbricati D a valori contabili.
Enti non commerciali
Gli enti non commerciali presentano una dichiarazione dedicata, con periodicità annuale e invio esclusivamente telematico. Il modello serve a comunicare gli immobili che fruiscono, anche parzialmente, dell’esenzione per attività meritevoli e include anche gli immobili occupati abusivamente.
Scadenze chiave
|
Adempimento
|
Termine
|
|
30 giugno 2026
|
Presentazione dichiarazioni IMU ordinarie per variazioni 2025.
|
|
30 giugno 2026
|
Presentazione dichiarazioni IMU ENC relative al periodo d’imposta 2025, esclusivamente in via telematica.
|
3. Professionisti e PA: dal 15 giugno i debiti fanno filtro
Sintesi
La nuova verifica preventiva
Dal 15 giugno 2026 le Pubbliche Amministrazioni devono controllare se il professionista beneficiario ha debiti da cartelle di pagamento, a prescindere dall’importo del compenso da corrispondere.
Come viene gestito il pagamento
Se la verifica evidenzia inadempienze, il pagamento viene destinato all’agente della riscossione fino a concorrenza del debito; solo l’eventuale eccedenza va al professionista.
Esclusioni
La disciplina non si applica ai professionisti con piano di dilazione in essere e non decaduto, né ai casi di rottamazione presentata e non decaduta.
Ambito temporale ampio
La regola riguarda tutti i pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026 in avanti, anche se riferiti a fatture elettroniche o note pro-forma emesse prima di tale data.
Perché conta
Per i professionisti che lavorano con la PA, la regolarità della posizione di riscossione diventa un tema di liquidità immediata: una cartella pendente può bloccare, ridurre o deviare il pagamento atteso.
|
Scadenze chiave
|
Adempimento
|
Termine
|
|
15 giugno 2026
|
Decorrenza della nuova disciplina di verifica preventiva sui pagamenti PA ai professionisti.
|
4. S.p.A. 2026: governance più flessibile
Sintesi
Tre modelli sullo stesso piano
Il D.Lgs. 47/2026 parifica modello tradizionale, dualistico e monistico. Lo statuto deve indicare espressamente il sistema adottato e l’eventuale cambio produce effetti dalla riunione dell’organo competente convocata per il bilancio dell’esercizio successivo.
Controlli più evoluti
Gli organi di controllo vedono rafforzati doveri di vigilanza, reporting e presidio dei sistemi di controllo interno, gestione dei rischi, intelligenza artificiale e cybersicurezza.
Responsabilità e affidamento informativo
Gli amministratori non esecutivi possono essere esclusi da responsabilità se hanno assunto decisioni facendo ragionevole affidamento su informazioni ricevute in conformità a legge e statuto. Per gli organi di controllo resta un quadro differenziato tra società chiuse, quotate e sistemi senza collegio sindacale.
Assemblee e voto
La riforma favorisce assemblee telematiche o tramite rappresentante designato, consente ai soci qualificati di chiedere la presenza fisica e sterilizza voto plurimo o maggiorato in delibere sensibili come delisting, sede estera e acquisto totalitario.
5. Bilanci più leggeri per ETS di piccole dimensioni
Sintesi
La nuova facoltà
Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate non superiori a 60.000 euro possono redigere il rendiconto per cassa in forma aggregata. È una facoltà, non un obbligo, e non riguarda imprese sociali né ETS esclusivamente commerciali.
Vale anche con personalità giuridica
La semplificazione è rilevante anche per gli ETS con personalità giuridica. Il modello aggregato consente una esposizione più sintetica delle entrate e uscite, mantenendo la logica per cassa.
Modello E e decorrenza
Il Decreto MLPS 18 febbraio 2026 approva il modello E. Per gli enti con esercizio solare, l’utilizzo parte dai bilanci 2026; per esercizi non solari già iniziati prima, il modello può essere usato per esercizi che chiudono nel 2026 secondo le indicazioni ministeriali.
Caso particolare 2025
La Circolare MLPS 6/2026 consente eccezionalmente agli enti con personalità giuridica, entrate sotto 60.000 euro ed esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 di usare il rendiconto per cassa ordinario Modello D per il bilancio 2025.
6. Estromissione agevolata degli immobili dell’imprenditore individuale
Sintesi
Chi può accedere
L’agevolazione riguarda gli imprenditori individuali che possiedono gli immobili al 30 settembre 2025 e mantengono la qualifica richiesta fino alla decorrenza degli effetti. In continuità con le precedenti interpretazioni, la facoltà può interessare anche eredi o donatari che proseguono l’attività in forma individuale.
Quali immobili
Sono ammessi gli immobili strumentali per destinazione, usati esclusivamente nell’impresa, e quelli strumentali per natura, come immobili dei gruppi B, C, D, E e A/10 con requisiti. Sono esclusi beni merce, immobili non strumentali, beni già ceduti o destinati a finalità estranee e immobili in leasing.
Costo dell’operazione
L’imposta sostitutiva IRPEF/IRAP è pari all’8% della differenza tra valore normale dell’immobile e valore fiscalmente riconosciuto. L’estromissione, in via ordinaria, equivale a destinazione del bene a finalità estranee, ma il regime agevolato sostituisce la tassazione ordinaria.
Scadenze chiave
|
Adempimento
|
Termine
|
|
30 settembre 2025
|
Data di possesso degli immobili richiesta per accedere alla riapertura 2026.
|
|
1 gennaio 2026
|
Decorrenza degli effetti dell’estromissione.
|
|
31 maggio 2026
|
Termine per porre in essere l’estromissione agevolata.
|
|
30 novembre 2026
|
Versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva.
|
|
30 giugno 2027
|
Versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva.
|
7. Benefici premiali ISA 2025
Sintesi
Sistema confermato
Il provvedimento del 22 aprile 2026 conferma per il periodo d’imposta 2025 l’impianto dei benefici premiali ISA. Per i contribuenti non aderenti al concordato preventivo biennale, i vantaggi richiedono punteggi minimi generalmente pari o superiori a 8.
Punteggio puntuale o media biennale
Molti benefici possono essere ottenuti con il risultato ISA 2025 o con la media 2024-2025. La riduzione di un anno dei termini di accertamento, invece, è calcolata solo sul risultato puntuale 2025.
Crediti e rimborsi
I benefici più immediati riguardano l’esonero dal visto per compensazioni e rimborsi IVA e per crediti di imposte dirette e IRAP, con soglie differenziate in base al voto: 8/8,5 per soglie più basse e 9 per soglie più alte.
Attenzione alla qualità dei dati
I benefici spettano solo se i dati comunicati sono corretti e completi. Se un controllo riduce successivamente il livello di affidabilità, una compensazione può diventare indebita, con recupero e sanzione.
Perché conta
Il punteggio ISA non è solo un indicatore: può incidere su liquidità, minori adempimenti e minore esposizione ai controlli. Ma l’accesso ai benefici è fragile se i dati dichiarati non sono solidi.
|
Soglie principali dei benefici premiali ISA
|
Beneficio
|
Soglia 2025
|
Media 2024-2025
|
|
Visto compensazione crediti IVA fino a 70.000 euro;
imposte dirette/IRAP fino a 50.000 euro
|
9
|
9
|
|
Visto compensazione crediti IVA fino a 50.000 euro;
imposte dirette/IRAP fino a 20.000 euro
|
8
|
8,5
|
|
Visto/garanzia rimborsi IVA fino a 70.000 euro
|
9
|
9
|
|
Visto/garanzia rimborsi IVA fino a 50.000 euro
|
8
|
8,5
|
|
Esclusione società di comodo
|
9
|
9
|
|
Esclusione accertamenti su presunzioni semplici
|
8,5
|
9
|
|
Riduzione di un anno dei termini di accertamento
|
8
|
Non prevista
|
|
Esclusione accertamento sintetico
|
9
|
9
|
8.Riserve societarie: cosa si distribuisce
Sintesi
Il nodo fiscale
La risposta n. 92/2026 chiarisce l’applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prevista dall’art. 47, comma 1, TUIR. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 del medesimo articolo.
Obbligo di comunicazione
La società distributrice deve comunicare al socio la composizione fiscale delle somme distribuite, distinguendo quota utili imponibile e quota capitale non imponibile ma riduttiva del costo fiscale della partecipazione.
9. Spese di rappresentanza: alcuni chiarimenti
Sintesi
La novità della tracciabilità
Dal 1° gennaio 2025 le spese di rappresentanza sostenute in Italia o all’estero sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e IRAP solo se pagate con versamento bancario, postale o altri strumenti tracciabili.
Cosa rende una spesa di rappresentanza
La disciplina richiede gratuità, finalità promozionali o di pubbliche relazioni, ragionevolezza o coerenza con le pratiche commerciali del settore. La differenza dalle spese pubblicitarie è l’assenza di controprestazione.
Plafond di deducibilità
Le spese di rappresentanza inerenti sono deducibili entro limiti collegati ai ricavi: 1,5% fino a 10 milioni, 0,6% sulla parte tra 10 e 50 milioni, 0,4% oltre 50 milioni. L’eccedenza è indeducibile.
Omaggi e ospitalità clienti
Gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono deducibili senza plafond. Le spese di ospitalità clienti in fiere, mostre, eventi e visite a sedi o stabilimenti non sono rappresentanza e possono essere deducibili integralmente, salvo il limite del 75% per vitto e alloggio.
IVA e contabilità
L’IVA sulle spese di rappresentanza non è detraibile, salvo beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Le spese di ospitalità clienti permettono invece la detrazione IVA perché non sono qualificate come rappresentanza.
Perché conta
Classificare male una spesa può generare tre problemi insieme: indeducibilità, IVA indetraibile e perdita della deduzione per mancanza di tracciabilità. Una contabilità ordinata protegge il beneficio fiscale e accelera i controlli interni.
|
Plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza
|
Fascia ricavi/proventi caratteristici
|
Percentuale deducibile
|
|
Fino a 10.000.000 euro
|
1,5%
|
|
Oltre 10.000.000 e fino a 50.000.000 euro
|
0,6%
|
|
Oltre 50.000.000 euro
|
0,4%
|
Classificazione operativa
|
Tipologia spesa
|
Imposte dirette
|
IVA
|
|
Spese di rappresentanza non vitto/alloggio
|
Deducibili entro plafond
|
Non detraibile
|
|
Spese di rappresentanza vitto/alloggio
|
75% e poi plafond
|
Non detraibile
|
|
Spese non inerenti
|
Indeducibili
|
Non detraibile
|
|
Omaggi fino a 50 euro
|
Deducibili senza plafond
|
Detraibile entro limite unitario
|
|
Ospitalità clienti non vitto/alloggio
|
Interamente deducibili
|
Detraibile
|
|
Ospitalità clienti vitto/alloggio
|
Deducibili al 75%
|
Detraibile
|
10. Agenda fiscale: tutte le scadenze dal 16 maggio al 15 giugno 2026
Scadenze chiave
|
Data / riferimento
|
Cosa presidiare
|
|
18 maggio 2026
|
Versamenti IVA; contributi INPS; rata INAIL; ritenute alla fonte; ritenute condomini; accise; contributi fissi artigiani e commercianti.
|
|
20 maggio 2026
|
Versamento contributi Enasarco primo trimestre 2026.
|
|
25 maggio 2026
|
Presentazione elenchi Intrastat mensili.
|
|
1 giugno 2026
|
LIPE primo trimestre; Intra-12; Uniemens aprile; bollo e-fatture primo trimestre sopra 5.000 euro.
|
|
15 giugno 2026
|
Registrazioni contabili cumulative; fatturazione differita; annotazioni ASD e associazioni senza scopo di lucro.
|
Favaro Servizi e Consulenze srl
Note Legali e Privacy Informativa sulla Protezione dei Dati:
I Suoi dati personali sono trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente. Il trattamento è finalizzato esclusivamente all'invio di comunicazioni di aggiornamento professionale e tecnico. In ogni momento è possibile esercitare i diritti di accesso, rettifica o cancellazione scrivendo all'indirizzo email del Titolare del Trattamento.
Esonero di Responsabilità:
Le informazioni contenute nella presente circolare hanno scopo puramente informativo e non costituiscono parere professionale o consulenza legale/fiscale. Nonostante la cura profusa nella redazione, gli autori e l'editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze, omissioni o aggiornamenti legislativi intervenuti successivamente alla data di invio.
Archivio news