
Indice degli argomenti
1. 5 per mille: le regole per l’anno 2026
2. Credito IVA del primo trimestre: finestra aperta fino al 30
3. IVA 2025: scadenza presentazione dichiarazione IVA
4. Rottamazione-quinquies: ultima chiamata per alleggerire i carichi
5. POS e registratore telematico: il collegamento ora ha una scadenza vera
6. Pagamenti tracciabili: basta un errore sopra 500 euro per perdere il beneficio
7. Agenda fiscale: tutte le scadenze dal 16 aprile al 15 maggio 2026
1. 5 per mille: le regole per l’anno 2026
Sintesi
Il cambio di scenario
Con il nuovo assetto normativo l’accreditamento al 5 per mille è più lineare, perché è stata superata la vecchia logica del doppio adempimento. Per gli ETS il riferimento principale è il RUNTS, non più l’Agenzia delle Entrate.
Ex Onlus: il passaggio decisivo
Dal 1° gennaio 2026 l’Anagrafe delle Onlus è soppressa. Per mantenere il diritto al contributo, gli enti interessati hanno dovuto presentare domanda di iscrizione al RUNTS scegliendo la sezione più adatta.
ETS già iscritti
Gli enti già presenti nel RUNTS possono aggiornare le informazioni e, se non hanno valorizzato l’opzione per il 5 per mille, devono intervenire entro il termine utile per risultare accreditati.
ASD: canale CONI
Le associazioni sportive dilettantistiche restano fuori dal perimetro RUNTS e seguono il percorso tramite CONI, con verifica dei requisiti sportivi e sociali richiesti dalla norma.
Gli altri destinatari
Ricerca scientifica, ricerca sanitaria, beni culturali, aree protette e attività sociali del Comune continuano a seguire le regole delle rispettive amministrazioni competenti.
Remissione in bonis
Chi ha saltato il termine ordinario può ancora rientrare entro il 30 settembre 2026, versando 250 euro con F24 ELIDE, purché i requisiti sostanziali fossero già presenti alla scadenza originaria.
Scadenze chiave
|
Adempimento
|
Termine
|
|
Domanda ordinaria ETS
|
entro il 10 aprile 2026
|
|
Pubblicazione elenco ETS
|
entro il 20 aprile 2026
|
|
Regolarizzazione tardiva
|
entro il 30 settembre 2026
|
Azioni suggerite
• Controllare l’avvenuta iscrizione o l’aggiornamento nel RUNTS con flag 5 per mille e IBAN corretto.
• Per le ASD, verificare la presenza nell’elenco permanente o presentare l’istanza tramite CONI nei termini.
• Usare la remissione in bonis solo come rimedio tardivo e non come alternativa ordinaria.
2. Credito IVA del primo trimestre: finestra aperta fino al 30 aprile
Sintesi
Il punto di partenza
Il credito IVA trimestrale nasce nelle liquidazioni periodiche, ma per usarlo in compensazione orizzontale o chiederne il rimborso serve la presentazione telematica del modello IVA TR.
Soglia dei 5.000 euro
Fino a 5.000 euro il credito può essere compensato dal giorno stesso di presentazione del modello. Oltre questa soglia si parte solo dal decimo giorno successivo.
Quando serve il visto
Per compensazioni oltre 5.000 euro è richiesto il visto di conformità, salvo la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo nei casi consentiti.
Rimborsi oltre 30.000 euro
Il rimborso può richiedere garanzia, ma in molte situazioni è possibile evitarla con visto di conformità e dichiarazione sostitutiva, a condizione che non ricorrano fattori di rischio.
Chi può presentare il TR
Tra i casi tipici: aliquota media, operazioni non imponibili rilevanti, acquisti di beni ammortizzabili, soggetti non residenti e alcune operazioni non soggette verso clienti esteri.
Scadenze chiave
|
Adempimento
|
Termine
|
|
Modello IVA TR - I trimestre 2026
|
30 aprile 2026
|
|
Modello IVA TR - II trimestre 2026
|
31 luglio 2026
|
|
Modello IVA TR - III trimestre 2026
|
2 novembre 2026
|
Azioni suggerite
• Verificare l’ammontare complessivo dei crediti IVA trimestrali già maturati nell’anno.
• Pianificare per tempo visto di conformità e canale telematico se si superano le soglie.
• Valutare rimborso o compensazione in base a fabbisogno finanziario e profilo di rischio.
3. IVA 2025: scadenza presentazione dichiarazione IVA
Sintesi
I due presupposti della detrazione
Per detrarre l’IVA devono coesistere sia l’effettuazione dell’operazione sia il possesso della fattura. La ricezione effettiva del documento resta quindi decisiva.
Fatture a cavallo d’anno
Se una fattura del 2025 arriva solo nel 2026, la detrazione slitta nel 2026. Non è possibile forzare l’imputazione al periodo precedente.
Il limite del 30 aprile
Le fatture datate e ricevute nel 2025 devono essere registrate entro la dichiarazione IVA relativa a quell’anno, cioè entro il 30 aprile 2026, per esercitare la detrazione in via ordinaria.
Integrativa a favore
Se una fattura 2025 ricevuta nel 2025 sfugge alla dichiarazione, la detrazione può ancora essere recuperata con dichiarazione integrativa, ma con il rischio di sanzioni per irregolare registrazione.
Note di variazione
Le note di credito in diminuzione relative a presupposti sorti nel 2025 devono essere emesse entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2026, pena la perdita della variazione.
Scadenze chiave
|
Adempimento
|
Termine
|
|
Dichiarazione IVA annuale 2026 relativa al 2025
|
30 aprile 2026
|
Azioni suggerite
• Chiudere il controllo delle fatture ricevute nel 2025 ma non ancora registrate.
• Verificare l’esistenza di eventi 2025 che consentono l’emissione di note di variazione in diminuzione.
• Usare l’integrativa solo come rimedio residuo, non come prassi ordinaria.
4. Rottamazione-quinquies: ultima chiamata per alleggerire i carichi
Sintesi
Quali debiti rientrano
La misura riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 per imposte da dichiarazione, contributi INPS e sanzioni amministrative del Codice della strada.
La domanda
Per aderire occorre presentare l’istanza entro il 30 aprile 2026 tramite il servizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Pagamento unico o rateale
Il contribuente può scegliere il versamento in unica soluzione o un piano fino a 54 rate bimestrali, con interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.
Il rischio da non sottovalutare
La decadenza scatta in caso di mancato o insufficiente versamento della prima rata o di due rate anche non consecutive, oppure dell’ultima rata del piano.
Cosa accade se si decade
I versamenti già fatti restano come acconto e i carichi non sono più rateizzabili secondo le regole ordinarie dell’articolo 19 del D.P.R. 602/1973.
Scadenze chiave
|
Adempimento
|
Termine
|
|
Presentazione domanda
|
30 aprile 2026
|
|
Comunicazione somme dovute
|
entro il 30 giugno 2026
|
|
Prima rata o unica soluzione
|
31 luglio 2026
|
Azioni suggerite
• Valutare la convenienza economica della definizione rispetto al debito residuo complessivo.
• Scegliere un piano coerente con la reale capacità di pagamento.
• Monitorare con rigore le scadenze per evitare la decadenza.
5. POS e registratore telematico: il collegamento ora ha una scadenza vera
Sintesi
Scadenza transitoria
Per i POS già in uso al 1° gennaio 2026, e per quelli attivati entro il 31 gennaio 2026, il collegamento deve essere effettuato entro il 20 aprile 2026.
Regime a regime
Per i nuovi POS i termini seguono una finestra precisa: dal sesto giorno del secondo mese successivo alla disponibilità dello strumento fino all’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Come si effettua l’abbinamento
L’operazione passa dal portale Fatture e Corrispettivi, selezionando registratore telematico, POS e unità locale di utilizzo.
Quando serve inserimento manuale
Se il POS non compare nella lista proposta dall’Agenzia, i dati identificativi vanno caricati manualmente per completare il collegamento.
FAQ da ricordare
La guida dell’Agenzia chiarisce casi particolari come POS in franchising, errori nella restituzione del dispositivo e accesso tramite intermediario.
Scadenze chiave
|
Adempimento
|
Termine
|
|
Collegamento transitorio POS già in uso
|
20 aprile 2026
|
Azioni suggerite
• Raccogliere matricole di RT e dati identificativi di tutti i POS utilizzati.
• Associare a ogni coppia RT-POS l’indirizzo corretto del punto vendita.
• Verificare eventuali esclusioni specifiche come vending, carburanti, ricariche elettriche o tabacchi.
6. Pagamenti tracciabili: basta un errore sopra 500 euro per perdere il beneficio
Sintesi
Il caso esaminato
Una società voleva sapere se il pagamento in contanti di valori bollati oltre 500 euro facesse perdere il beneficio della riduzione dei termini. L’Agenzia ha risposto in modo netto: sì.
Che cosa conta come operazione
Per l’Amministrazione conta l’insieme delle operazioni poste in essere nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, anche se non rilevanti ai fini IVA in senso stretto.
I tre requisiti cumulativi
Per avere la riduzione servono documentazione elettronica delle operazioni attive, tracciabilità dei pagamenti sopra 500 euro e corretta indicazione del possesso dei requisiti in dichiarazione.
La severità della regola
Un solo pagamento non tracciato sopra la soglia è sufficiente a far saltare il beneficio per il periodo d’imposta.
La lezione pratica
La tracciabilità va governata come procedura aziendale e non come scelta occasionale, coinvolgendo acquisti, tesoreria e amministrazione.
Azioni suggerite
• Mappare tutte le tipologie di pagamento sopra 500 euro, anche quelle apparentemente marginali.
• Rafforzare procedure interne su contanti, carte, bonifici e documentazione fiscale.
• Controllare la corretta indicazione del requisito nella dichiarazione dei redditi.
7. Agenda fiscale: tutte le scadenze dal 16 aprile al 15 maggio 2026
Scadenze chiave
|
Adempimento
|
Termine
|
|
27 aprile 2026
|
Intrastat mensili e trimestrali
|
|
30 aprile 2026
|
Intra 12, Uniemens, IVA TR, bollo, dichiarazione IVA
|
|
15 maggio 2026
|
Registrazioni contabili e fatturazione differita
|
Azioni suggerite
• Preparare un calendario operativo interno con responsabili e documenti necessari.
• Allineare contabilità, paghe e amministrazione per evitare adempimenti frammentati.
• Usare la scadenza del 30 aprile come vero checkpoint di chiusura del mese fiscale.
Favaro Servizi e Consulenze srl
I dati personali sono trattati nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente. Il trattamento è finalizzato esclusivamente all’invio di comunicazioni di aggiornamento professionale e tecnico. In ogni momento è possibile esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione scrivendo all’indirizzo email del Titolare del trattamento. Le informazioni contenute nella presente circolare hanno scopo puramente informativo e non costituiscono parere professionale o consulenza legale/ fiscale. Nonostante la cura profusa nella redazione, gli autori e l’editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze, omissioni o aggiornamento legislativi intervenuti successivamente alla data di invio.
Archivio news