Circolare Luglio 2026

09 luglio 2026

 

Indice degli argomenti

 

1. Casse previdenziali: l’agenda 2026 dei professionisti

2. I crediti edilizi acquistati non possono estinguere le cartelle previdenziali a ruolo

3. Beni in comodato ai clienti: ammortamenti deducibili

4. Iperammortamento 2026: parte la corsa al GSE

5. Rottamazione-quinquies: prima chiamata al 31 luglio

6. CU ai forfetari: quando l’esonero non basta

7. Auto aziendali: acquisto, uso promiscuo e cessione senza errori

8. Agenda fiscale: tutte le scadenze dal 16 luglio al 31 luglio 2026



1. Casse previdenziali: l’agenda 2026 dei professionisti

Sintesi

Per i professionisti iscritti a casse private torna la stagione delle comunicazioni reddituali 2025 e dei saldi contributivi. Ogni Ente ha termini e modalità proprie: la vera priorità è non trattare tutte le casse allo stesso modo e verificare sempre eventuali aggiornamenti, anche alla luce della proroga al 20 luglio 2026 dei versamenti dichiarativi per i soggetti ISA prevista dal D.L. 89/2026.



Scadenze

Categoria

Comunicazione reddituale

Versamento saldo/acconti

Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali

31/07/2026

1° acconto 07/04/2026; 2° acconto 05/08/2026; saldo 15/11/2026, con possibile rateizzazione di ciascun pagamento

Agrotecnici e Periti agrari

31/07/2026

Saldo entro 30 giorni dalla scadenza per il pagamento delle imposte sul reddito

Avvocati

Mod. 5/2026 entro 30/09/2026

1ª rata 30/09/2026; 2ª rata 31/12/2026

Biologi

Mod. 1.2026 entro 30/10/2026

1ª rata 30/10/2026; 2ª rata 30/12/2026

Consulenti del lavoro

Modello 23/red entro 30/09/2026

Saldo 30/09/2026, rateizzabile

Dottori commercialisti ed esperti contabili

01/12/2026

Saldo 20/12/2026, rateizzabile

Dottori commercialisti ed esperti contabili - Cassa ragionieri

Modello A/19 entro 31/07/2026

Acconto 16/09/2026; saldo 16/12/2026

Farmacisti

Non prevista

Contributi già versati nel 2025

Geometri

30/09/2026

Saldo 30/09/2026, rateizzabile

Giornalisti autonomi

30/09/2026

Saldo 31/10/2026 oppure in 3 rate

Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia

Modello UNI/2026 entro 10/09/2026

Saldo in 3 rate, ultima entro 10/12/2026

Ingegneri e architetti

Modello DICH/2026 entro 02/11/2026

Saldo 31/12/2026, rateizzabile

Medici e odontoiatri

Modello D/2026 quota B entro 31/07/2026

Saldo quota B 31/10/2026, rateizzabile

Notai

Non prevista

Contributo mensile entro fine mese successivo alla competenza

Periti industriali

Mod. EPPI 03 entro 30/09/2026

Saldo 30/09/2026

Psicologi

01/10/2026

Saldo 01/10/2026

Veterinari

Mod. 1/2026 entro 30/11/2026

Saldo 28/02/2027

 

2. I crediti edilizi acquistati non possono estinguere le cartelle previdenziali a ruolo

Sintesi

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 110/2026, ha confermato che i crediti previdenziali iscritti a ruolo non pregiudicano la possibilità di utilizzare detti crediti in compensazione i crediti edilizi; tali crediti edilizi, però, non sono utilizzabili in compensazione con i debiti previdenziali a ruolo.

L’articolo 31, D.L. 78/2010 riserva espressamente la possibilità di utilizzo di crediti per la compensazione di ruoli ai “crediti relativi alle stesse imposte” iscritte a ruolo; quindi, i ruoli non possono essere estinti con qualunque credito.

Un credito agevolativo da interventi edilizi non è un credito erariale della stessa natura del debito che si vuole estinguere: è un credito d’imposta autonomo, disciplinato da una normativa speciale, con regole proprie di utilizzo per quote annuali non riportabili e non rimborsabili.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la presenza di debiti previdenziali iscritti a ruolo non blocca, di per sé, l’utilizzo in F24 dei crediti edilizi acquistati. Il punto critico è un altro: tali crediti non possono essere usati per pagare una cartella previdenziale già affidata alla riscossione. Il credito Superbonus resta spendibile per debiti correnti compensabili, ma non diventa uno strumento per chiudere ruoli previdenziali.

 

3. Beni in comodato ai clienti: ammortamenti deducibili

Sintesi

La Cassazione amplia la lettura della strumentalità: i beni concessi gratuitamente ai clienti possono essere ammortizzati dal comodante anche se non entrano nel ciclo produttivo interno. Conta la funzione economica: se il bene aiuta a vendere, fidelizzare, diffondere prodotti o consolidare rapporti commerciali, può essere considerato strumentale all’impresa. La deducibilità, però, richiede una prova solida e coerente.



Perché conta

Rende più difendibili modelli commerciali in cui l’impresa fornisce attrezzature ai clienti per favorire l’uso dei propri prodotti.

Supera una visione limitata al solo impiego fisico nel ciclo produttivo.

Sposta il focus sulla documentazione: la convenienza commerciale deve essere dimostrabile.



Prove da predisporre

Documento/evidenza

Utilità in caso di controllo

Contratti di comodato

Dimostrano la disponibilità del bene, le condizioni d’uso e il collegamento con il rapporto commerciale

Delibere, relazioni interne o business case

Spiegano la ragione economica dell’operazione e il programma imprenditoriale

Dati vendite, ordini, fidelizzazione o penetrazione commerciale

Rendono misurabile il contributo del bene allo sviluppo dell’attività

Inventario cespiti e tracciamento presso clienti

Collegano il bene ammortizzato al soggetto che lo utilizza e alla sua funzione

 

4. Iperammortamento 2026: parte la corsa al GSE

Sintesi

Dal 12 giugno 2026 è attiva sul portale GSE la comunicazione preventiva per accedere al nuovo iperammortamento 2026. La procedura è a step: prima comunicazione preventiva, poi conferma dell’investimento, completamento e monitoraggi annuali. Il beneficio non si perfeziona se le comunicazioni obbligatorie non vengono inviate nei tempi e con i contenuti richiesti.



Perché conta

La comunicazione preventiva è il primo passaggio formale per “prenotare” il percorso di accesso al beneficio.

La procedura richiede coordinamento tra impresa, fornitori, tecnici asseveratori e revisore.

Perizie e certificazione contabile diventano elementi centrali e vanno programmati prima del completamento.



Scadenze chiave

Comunicazione

Stato

Termine

Comunicazione preventiva

Attiva

Dalle ore 12:00 del 12/06/2026; da inviare prima dell’avvio dell’investimento per ciascuna struttura produttiva

Conferma investimento

Non ancora attiva

Entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo della preventiva

Completamento

Non ancora attiva

Al completamento e all’interconnessione; comunque, entro il 15/11/2028

Monitoraggio annuale

A regime

20 gennaio: dati investimenti e previsione utilizzo beneficio; 30 giugno: piano ammortamento e quote incentivo

 

Normativa di riferimento

Provvedimento

Contenuto essenziale

Art. 1, commi 427-436, L. 199/2025

Istituisce la maggiorazione del costo di acquisizione per beni 4.0 e beni per autoproduzione/autoconsumo da rinnovabili per investimenti dal 01/01/2026 al 30/09/2028

D.M. 7 maggio 2026

Disciplina procedura di accesso, documentazione, decorrenza del beneficio e cause di decadenza

Decreto direttoriale MIMIT 11/06/2026

Apre la piattaforma GSE dalle ore 12:00 del 12/06/2026 e approva i modelli della fase preventiva

D.M. 10 giugno 2026

Definisce dettagli operativi e modelli di comunicazione

 

5. Rottamazione-quinquies: prima chiamata al 31 luglio

Sintesi

Sono disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione le comunicazioni delle somme dovute, con i moduli delle prime dieci rate. Chi ha presentato domanda entro il 30 aprile 2026 deve rispettare il primo appuntamento del 31 luglio 2026, scegliendo tra pagamento unico o piano fino a 54 rate bimestrali con interesse annuo del 3%.



Perché conta

Il mancato rispetto del primo versamento può rendere inefficace la definizione agevolata.

La decadenza comporta effetti pesanti: le somme versate restano acconti e i carichi residui non sono più rateizzabili secondo le regole ordinarie richiamate.

Finché i pagamenti sono regolari, restano sospese o limitate azioni esecutive e può essere rilasciato il DURC.

 

Scadenza

Scelta/adempimento

Fase

30/04/2026

Presentazione istanza di adesione

Accesso alla definizione agevolata

31/07/2026

Pagamento in unica soluzione o prima rata

Decorrenza concreta del piano e mantenimento dei benefici

Piano rateale

Massimo 54 rate bimestrali in 9 anni

Interessi al 3% annuo; attenzione a due rate omesse anche non consecutive o all’ultima rata

 

6. CU ai forfetari: quando l’esonero non basta

Sintesi

L’esonero dalla Certificazione Unica per i compensi a forfetari non opera in modo automatico. Secondo l’Agenzia, la semplificazione si regge sul fatto che i dati transitino dallo SDI tramite fattura elettronica. Se una categoria è esonerata dalla fatturazione elettronica o da flussi telematici equivalenti, il sostituto d’imposta deve continuare a rilasciare e trasmettere la CU. Il principio vale per i medici convenzionati e viene esteso ai Produttori di quarto gruppo delle agenzie assicurative.

 

Perché conta

Evita omissioni CU verso forfetari che non emettono fattura elettronica per deroga di settore.

Richiede di verificare non solo il regime fiscale del percipiente, ma anche il canale di documentazione del compenso.

Può interessare altre categorie con esoneri analoghi

 

Indicazioni operative CU

Annualità

Compensi

Compilazione

CU 2025

Compensi corrisposti nel 2024

Importo al punto 7; codice 25 al punto 6

CU 2026

Compensi corrisposti nel 2025

Importo al punto 7; codice 25 al punto 6 per Produttori di quarto gruppo; codice 24 riservato ai medici convenzionati

 

7. Auto aziendali: acquisto, uso promiscuo e cessione senza errori

Sintesi

L’acquisto e la rivendita di veicoli aziendali richiedono di distinguere subito tra autocarro, autovettura aziendale e veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente. Da questa classificazione dipendono detrazione IVA, deduzione dei costi, ammortamenti, trattamento dell’IVA in cessione e tassazione della plusvalenza. La contabilità deve produrre fin dall’inizio i dati utili per la dichiarazione.

 

Perché conta

Una classificazione errata può incidere su IVA, deduzione dei costi e plusvalenze future.

Le regole cambiano se il mezzo è un autocarro genuino, un’auto aziendale ordinaria o un’auto ad uso promiscuo

Il trattamento della cessione dipende anche dagli ammortamenti effettivamente dedotti.

 

Schema di confronto

Caso

IVA acquisto

Deduzione costo/ammortamenti

Cessione

Autocarro inerente e genuino

Generalmente detraibile integralmente

Costo deducibile senza limiti specifici del regime auto, con ammortamento ordinario

IVA ordinaria e plusvalenza integralmente imponibile secondo regole generali

Autovettura aziendale ordinaria

Detrazione IVA al 40%

Costo rilevante nei limiti fiscali e deducibilità forfetaria al 20%

IVA solo sul 40% del corrispettivo; plusvalenza tassata in proporzione agli ammortamenti dedotti

Auto in uso promiscuo al dipendente

Detrazione integrale se è riaddebitato un corrispettivo con IVA; altrimenti 40%

Costo deducibile al 70% senza limite massimo di valore

IVA ordinaria se l’IVA è stata integralmente detratta; plusvalenza tassata in proporzione agli ammortamenti dedotti

 

8. Agenda fiscale: tutte le scadenze dal 16 luglio al 31 luglio 2026

Scadenze chiave

Data

Adempimento

Cosa fare

16/07/2026

IVA mensile

Versamento IVA a debito di giugno

16/07/2026

Contributi INPS

Versamento contributi datori di lavoro, gestione separata, collaborazioni, occasionali e associazione in partecipazione

16/07/2026

Ritenute alla fonte

Versamento ritenute di giugno su dipendenti, assimilati, autonomi, provvigioni, capitali, redditi diversi e indennità agenzia

16/07/2026

Condomini

Versamento ritenute su corrispettivi di appalto, opere e servizi pagati a giugno

16/07/2026

Accise

Pagamento accisa su gasolio e benzina immessi in consumo a giugno

20/07/2026

Saldo 2025 e primo acconto 2026

Proroga DL 89/2026 per soggetti ISA, minimi e forfetari entro i limiti di ricavi/compensi

27/07/2026

Intrastat

Invio elenco mensile e secondo trimestre

31/07/2026

Uniemens individuale

Comunicazione retribuzioni/contributi o compensi di giugno

31/07/2026

Modello TR

Richiesta rimborso o compensazione credito IVA del secondo trimestre 2026



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