
1. In scadenza il diritto annuale CCIAA 2026
2. Concordato preventivo biennale 2026-2027: modalità di adesione
3. Disciplina ETS: i recenti chiarimenti del Mlps
4. Rateazione dei debiti contributivi Inps — nuovo regolamento
5. Versamento imposte modello redditi 2026
6. Tracciabilità delle spese per lavoratori dipendenti e autonomi
7. Il ravvedimento operoso dei versamenti erariali
8. Agenda fiscale: tutte le scadenze dal 16 giugno al 15 luglio 2026
1. In scadenza il diritto annuale CCIAA 2026
Sintesi
Il diritto camerale è dovuto annualmente dalle imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese e dai soggetti iscritti al REA. Gli importi possono essere fissi o commisurati al fatturato dell’esercizio precedente, a seconda della tipologia di soggetto.
Per il triennio 2026-2028 è stato attuato l’incremento del 20% destinato al finanziamento di progetti strategici. Le imprese che avevano già versato senza maggiorazione entro il 28 aprile 2026 potranno effettuare il conguaglio entro il 30 novembre 2026 senza sanzioni e interessi.
Soggetti interessati
Imprese individuali, società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, enti economici, GEIE, STP, imprese estere con unità locali in Italia e altri soggetti iscritti al Registro Imprese o al REA.
Esclusioni principali
Imprese in liquidazione giudiziale o coatta nel 2025, imprese individuali cessate nel 2025 con cancellazione entro il 30 gennaio 2026, società con bilancio finale di liquidazione approvato nel 2025 e cancellazione entro il 30 gennaio 2026, cooperative sciolte dall’autorità governativa nel 2025.
Unità locali
Per ogni unità locale è dovuto un importo pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino a 200 euro per unità, con compilazione separata dell’F24 se le CCIAA competenti sono diverse.
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Perché conta
Il mancato pagamento blocca il rilascio delle certificazioni del Registro Imprese dal 1° gennaio dell’anno successivo.
La proroga per i soggetti ISA modifica il calendario ordinario dei versamenti.
Il conguaglio della maggiorazione del 20% richiede un controllo specifico per chi ha già versato prima del 28 aprile 2026.
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Scadenze chiave
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Data
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Adempimento
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Nota
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30 giugno 2026
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Versamento ordinario per soggetti non prorogati
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Scadenza senza maggiorazione.
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30 luglio 2026
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Versamento per soggetti non prorogati
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Scadenza con maggiorazione ordinaria.
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20 luglio 2026
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Versamento soggetti ISA
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Termine prorogato senza maggiorazione.
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20 agosto 2026
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Versamento soggetti ISA
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Termine prorogato con maggiorazione dello 0,80%.
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30 novembre 2026
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Conguaglio maggiorazione 20%
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Per chi ha già versato entro il 28 aprile 2026 senza maggiorazione.
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2. Concordato preventivo biennale 2026-2027: modalità di adesione
Sintesi
La conversione del D.L. 38/2026 nella L. 88/2026 ha introdotto modifiche mirate alla disciplina del concordato preventivo biennale. Le novità riguardano soprattutto i limiti massimi di incremento della proposta, il trattamento dell’iperammortamento e il termine per esercitare l’opzione.
Le nuove soglie rendono potenzialmente più interessante l’adesione anche per soggetti con punteggi ISA non elevatissimi, perché vengono introdotti tetti agli incrementi anche per fasce ISA inferiori.
Il periodo dichiarativo è il momento in cui valutare l’adesione al concordato preventivo biennale per il 2026-2027. L’opzione deve essere esercitata entro il 31 ottobre 2026 e può essere trasmessa insieme al modello ISA o con invio autonomo del frontespizio del modello Redditi 2026.
L’adesione consente di pagare le imposte su un reddito predeterminato, beneficiare del regime premiale ISA e ottenere una maggiore protezione da alcune tipologie di accertamento ai fini delle imposte dirette.
Limiti massimi di incremento
Restano i limiti già previsti per punteggi ISA elevati e vengono introdotti ulteriori tetti: 30% per punteggio ISA da 6 a meno di 8; 35% per punteggio ISA da 1 a meno di 6.
Iperammortamento
Tra le componenti che possono conguagliare il reddito concordato per le imprese entra la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing prevista dalla L. 199/2025, per i periodi d’imposta dal 2026 in avanti.
Tassazione del reddito incrementale
Il maggior reddito concordato rispetto all’anno base può essere tassato con imposta sostitutiva dal 10% al 15%, in base al risultato ISA, entro il limite incrementale di 85.000 euro.
Benefici fiscali
Le imposte dirette e l’IRAP sono calcolate sul reddito o valore della produzione concordato, con conguagli in presenza di specifiche componenti straordinarie.
Modalità di opzione
Invio congiunto al modello ISA allegato al modello Redditi 2026 oppure invio autonomo con frontespizio Redditi 2026 e casella “Comunicazione CPB” valorizzata con codice 1.
Revoca
La revoca deve essere effettuata con le stesse modalità dell’adesione ed è possibile solo entro il termine per l’opzione.
Scadenze chiave
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Data
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Adempimento
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31 ottobre 2026
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Opzione CPB 2026-2027
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Ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura
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Soggetti con periodo non solare
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3. Disciplina ETS: i recenti chiarimenti del Mlps
Sintesi
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti importanti con la nota n. 5003 del 27 marzo 2026 e la nota n. 7741 del 15 maggio 2026. I temi spaziano dalla disciplina interna degli ETS ai rapporti con il RUNTS e alla distinzione tra ETS commerciali e attività svolte in forma d’impresa.
Le indicazioni aiutano enti e consulenti a valutare statuti, governance, adempimenti al RUNTS e corretta qualificazione dell’ente.
Punti chiave
Libri sociali: il diritto degli associati di esaminare i libri sociali non può essere totalmente negato dallo statuto; può solo essere regolato nelle modalità, contemperando privacy e interessi sensibili.
Volontariato e cariche sociali: l’attività di amministrazione può rientrare nel volontariato se ricorrono i requisiti di gratuità. Nello stesso ente non possono convivere, per la stessa persona, qualità di volontario e lavoratore/collaboratore retribuito.
Compensi agli amministratori: nelle ODV vale il principio di gratuità. Negli altri ETS il compenso è ammesso se lo statuto non lo vieta e se rispetta il divieto di distribuzione indiretta di utili.
RUNTS e Registro Imprese: un ETS diverso dall’impresa sociale può essere tenuto alla doppia iscrizione se svolge attività in forma d’impresa. Il mero superamento dei limiti fiscali di non commercialità non basta: servono anche i requisiti civilistici dell’impresa.
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Perché conta
Statuti e prassi interne non allineati possono generare contestazioni e contenziosi.
La corretta qualificazione dell’ente incide su RUNTS, Registro Imprese e agevolazioni fiscali.
La distinzione tra ente commercialmente rilevante ai fini fiscali e impresa in senso civilistico evita automatismi errati.
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Scadenze chiave
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Data
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Adempimento
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Nota
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27 marzo 2026
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Nota MLPS n. 5003/2026
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Chiarimenti sulla disciplina generale degli ETS.
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15 maggio 2026
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Nota MLPS n. 7741/2026
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Chiarimenti sugli ETS che svolgono attività in forma d’impresa.
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Azioni suggerite
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Rivedere statuti e regolamenti interni in tema di accesso ai libri sociali.
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Verificare l’inquadramento di amministratori, volontari e collaboratori retribuiti.
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Per ETS con attività economica strutturata, valutare se ricorrono i requisiti per l’iscrizione al Registro Imprese.
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Aggiornare tempestivamente il RUNTS in caso di variazioni degli organi sociali.
4. Rateazione dei debiti contributivi Inps — nuovo regolamento
Sintesi
La Circolare INPS n. 60/2026 illustra il nuovo regolamento per la dilazione dei debiti contributivi e relativi accessori. Le novità principali sono l’innalzamento delle rate massime, la possibilità di accedere a una seconda dilazione e una disciplina più articolata per crisi e insolvenza.
Il beneficio richiede però puntualità: oltre al pagamento delle rate, il contribuente deve mantenere regolare la contribuzione corrente verso tutte le gestioni INPS.
Numero massimo di rate e debiti dilazionabili
Fino a 500.000 euro: massimo 36 rate mensili. Oltre 500.000 euro: massimo 60 rate mensili.
Sono dilazionabili i debiti per contributi e sanzioni civili non ancora affidati all’Agente della riscossione e quelli in carico agli uffici legali INPS.
Ammessa per partite emerse successivamente o contribuzione corrente maturata dopo la prima domanda, salvo revoche nei 6 mesi precedenti. Con due dilazioni attive non è possibile presentarne una terza, salvo estinzione anticipata di una delle due.
La revoca scatta per mancato o parziale pagamento di tre rate successive alla prima, anche non consecutive, oppure per irregolarità della contribuzione corrente non sanata.
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Perché conta
La rateazione può alleggerire la tensione finanziaria, ma richiede programmazione puntuale.
La contribuzione corrente diventa una condizione essenziale per mantenere il beneficio.
Le imprese con piani già in corso possono valutare la rideterminazione del numero di rate.
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5. Versamento imposte modello redditi 2026
Sintesi
Per persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con bilancio approvato nei termini ordinari, il saldo 2025 e il primo acconto 2026 scadono il 30 giugno 2026 senza maggiorazione o il 30 luglio 2026 con maggiorazione dello 0,4%.
Il D.L. 89/2026 ha prorogato al 20 luglio 2026 il termine per soggetti ISA e contribuenti collegati, con possibilità di versamento entro il 20 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,80%.
Soggetti IRES, compensazioni orizzontali, canali di invio e ruoli scaduti
Se il bilancio è approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento avviene entro la fine del sesto mese successivo alla chiusura. Se il bilancio è approvato oltre tale termine, il versamento avviene entro l’ultimo giorno del mese successivo all’approvazione.
I crediti emergenti da Redditi e IRAP sono compensabili fino a 5.000 euro dal 1° gennaio 2026. L’eccedenza richiede dichiarazione trasmessa con visto di conformità ed è utilizzabile dal decimo giorno successivo alla presentazione.
Per F24 con compensazione di crediti tributari è necessario utilizzare Entratel o Fisconline, non i servizi di home banking.
Ruoli erariali scaduti oltre 1.500 euro e fino a 50.000 euro inibiscono la compensazione orizzontale; oltre 50.000 euro opera il divieto assoluto di compensazione dei crediti d’imposta.
Scadenze chiave
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Data
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Adempimento
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Note
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30 giugno 2026
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Versamento ordinario saldo 2025 e primo acconto 2026
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Senza maggiorazione dello 0,4%.
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30 luglio 2026
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Versamento ordinario differito
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Con maggiorazione dello 0,4%.
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20 luglio 2026
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Soggetti ISA, forfettari e minimi interessati dalla proroga
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Senza maggiorazione.
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20 agosto 2026
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Soggetti ISA, forfettari e minimi interessati dalla proroga
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Con maggiorazione dello 0,80%.
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31 luglio 2026
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Società di capitali con bilancio approvato a giugno 2026
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Versamento saldo e primo acconto entro l’ultimo giorno del mese successivo all’approvazione.
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6. Tracciabilità delle spese per lavoratori dipendenti e autonomi
Sintesi
Dal 1° gennaio 2025 le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute in Italia richiedono pagamento tracciabile quando riguardano trasferte di dipendenti e lavoratori autonomi. In mancanza, il costo può diventare indeducibile per l’azienda e il rimborso imponibile per il lavoratore.
Il D.L. 84/2025 ha limitato l’obbligo alle spese sostenute nel territorio dello Stato, mentre le trasferte estere possono essere pagate anche in contanti. Resta però l’eccezione delle spese di rappresentanza, per le quali la tracciabilità è richiesta anche all’estero.
Strumenti ammessi e prove del pagamento
Bonifico bancario o postale, carte di credito, bancomat, prepagate, assegni, app di pagamento collegate a conti correnti o istituti di moneta elettronica, PagoPA, MAV, Telepass o strumenti analoghi.
Treni, autobus, tram, metropolitane, navi e aerei sono esclusi dall’obbligo di tracciabilità: il biglietto è sufficiente anche se acquistato in contanti.
Può essere fornita con ricevuta carta, copia pagamenti PagoPA, estratto conto con oscuramento dei dati non pertinenti o copia della transazione elettronica.
Per rimborsi a dipendenti la limitazione alle sole spese in Italia opera dal 1 gennaio 2025; per deducibilità dell’impresa e rimborsi analitici a lavoratori autonomi dal 18 giugno 2025.
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Perché conta
Il rimborso non tracciato può trasformarsi in costo indeducibile e compenso imponibile.
Le procedure aziendali devono distinguere Italia, estero, spese di rappresentanza e trasporto pubblico di linea.
La documentazione del pagamento diventa centrale quanto la fattura o ricevuta della spesa.
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7. Il ravvedimento operoso dei versamenti erariali
Sintesi
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il nuovo articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 prevede una sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento ridotta al 25%. Cambiano anche le riduzioni applicabili in base al momento della regolarizzazione.
Il ravvedimento resta possibile solo se, al momento del versamento regolarizzato, non sono stati notificati atti di liquidazione o accertamento, comprese comunicazioni di irregolarità relative ai controlli automatizzati e formali.
Versamenti ravvedibili, interessi e cumulo giuridico
I versamenti ravvedibili sono i saldi e acconti Irpef/Ires, IVA, IRAP, imposte sostitutive inclusa cedolare secca, imposte indirette e altri tributi erariali.
Oltre alla sanzione ridotta, vanno calcolati gli interessi dalla scadenza originaria al versamento effettivo, al tasso legale applicabile: 2% per il 2025 e 1,6% per il 2026.
Per le violazioni dal 1° settembre 2024 è possibile applicare la sanzione unica per singolo tributo e singolo periodo d’imposta, scegliendo la soluzione più favorevole tra cumulo giuridico e cumulo materiale.
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Perché conta
Regolarizzare tempestivamente può ridurre in modo significativo la sanzione.
Il calcolo corretto di interessi e codici tributo evita ravvedimenti incompleti.
La possibilità di valutare il cumulo giuridico può rendere meno onerose violazioni multiple.
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Scadenze chiave
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Data
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Adempimento
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Nota
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Entro 14 giorni
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Ravvedimento sprint
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Sanzione giornaliera dallo 0,0833% al 1,166%.
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Dal 15° al 30° giorno
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Ravvedimento breve
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Sanzione 1,25%.
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Dal 31° al 90° giorno
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Ravvedimento intermedio
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Sanzione 1,39%.
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Dal 91° giorno a un anno o entro dichiarazione
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Ravvedimento lungo
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Sanzione 3,125%.
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Oltre un anno o oltre dichiarazione
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Ravvedimento ultrannuale
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Sanzione 3,57%.
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8. Agenda fiscale: tutte le scadenze dal 16 giugno al 15 luglio 2026
Scadenze chiave
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Data / riferimento
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Cosa presidiare
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16 giugno 2026
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IVA mensile di maggio, contributi INPS, ritenute alla fonte, ritenute dei condomini, accise e acconto IMU 2026.
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25 giugno 2026
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Presentazione degli elenchi Intrastat mensili per acquisti e vendite intracomunitarie del mese precedente.
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30 giugno 2026
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Dichiarazione IMU, diritto annuale CCIAA, elenchi Intra-12 mensili ed Uniemens individuale.
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15 luglio 2026
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Registrazioni contabili, fatturazione differita e registrazioni per associazioni sportive dilettantistiche e associazioni senza scopo di lucro.
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