Circolare mensile per l’impresa - Aprile 2026
Dossier sintetico degli argomenti
Raccolta completa dei documenti elaborati dalla circolare di aprile 2026
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Il documento raccoglie tutti gli argomenti principali della circolare in una versione più leggibile, con taglio operativo, titoli più attrattivi e indice iniziale per orientarsi rapidamente.
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Indice per argomento
1. Aprile in pillole: le novità da non perdere - Le news di aprile
2. 5 per mille 2026: chi si accredita bene parte prima - 5 per mille: le regole per l’anno 2026
3. Credito IVA del primo trimestre: finestra aperta fino al 30 aprile - Crediti IVA trimestrali: in scadenza la richiesta di rimborso o compensazione per il I trimestre 2026
4. Strutture sanitarie private: la comunicazione che non va dimenticata - La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle strutture sanitarie private
5. IVA 2025: il 30 aprile è il bivio tra detrazione e perdita di tempo - Scade il prossimo 30 aprile 2026 il termine per la detrazione dell’iva relativa alle fatture ricevute nel 2025 e per l’emissione delle note di credito
6. Turismo e contanti: dal 2026 cambia la soglia da sorvegliare - In scadenza la comunicazione delle operazioni in contante legate al turismo
7. Rottamazione-quinquies: ultima chiamata per alleggerire i carichi - In scadenza al 30 aprile le istanze per la rottamazione-quinquies
8. POS e registratore telematico: il collegamento ora ha una scadenza vera - Collegamento POS entro il 20 aprile
9. ISAC: il nuovo radar contributivo dell’INPS è già acceso - I nuovi Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC)
10. Prestazioni sanitarie e IVA: chi è esente e chi no nel 2026 - L’Agenzia chiarisce il trattamento IVA di chiropratici, chinesiologi, osteopati e massaggiatori capo bagnini (MCB)
11. Pagamenti tracciabili: basta un errore sopra 500 euro per perdere il beneficio - Applicabilità della riduzione dei termini di accertamento in presenza di pagamenti tracciabili
12. Società di comodo: la disciplina si alleggerisce, ma resta una prova da superare - La disciplina delle società non operative (o di “comodo”)
13. Agenda fiscale di primavera: le scadenze da presidiare senza errori - Principali scadenze dal 16 aprile 2026 al 15 maggio 2026
1. Aprile in pillole: le novità da non perdere
Le news di aprile
Perché conta: Una panoramica rapida delle novità che possono incidere subito su fatturazione, incentivi, ritenute e crediti d’imposta.
Regime forfettario
Le somme incassate per errore e poi restituite non rilevano ai fini della soglia di uscita dal regime forfettario. È un chiarimento importante per evitare esclusioni ingiustificate dal regime agevolato.
Fatture elettroniche con CUN
Per i prodotti soggetti a monitoraggio CUN nei settori suinicolo e cunicolo diventa obbligatorio valorizzare i campi XML previsti, così da identificare correttamente le fatture interessate.
Conto Termico 3.0
Dal 13 aprile 2026 riapre il portale per richiedere gli incentivi per l’efficienza energetica. Per imprese e cittadini è il momento giusto per verificare gli investimenti agevolabili.
Ritenute sulle provvigioni
Prorogato fino al 30 aprile 2026 l’esonero dalla ritenuta sulle provvigioni per alcune categorie, tra cui agenzie di viaggio, agenti marittimi, aerei e imprese petrolifere.
Credito d’imposta 5.0
Per alcune prenotazioni effettuate nel novembre 2025 il credito spettante viene rideterminato al ribasso. Entro il 30 aprile 2026 il GSE comunicherà l’importo effettivo utilizzabile in compensazione.
Contributo caro petrolio
Arriva un credito d’imposta straordinario per le imprese di trasporto e un contributo dedicato al comparto pesca, per compensare il rincaro del carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.
Azioni suggerite
- Verificare se incassi errati restituiti hanno inciso in modo improprio sulla soglia del forfettario.
- Controllare i flussi di fatturazione elettronica per i prodotti soggetti a monitoraggio CUN.
- Valutare tempestivamente incentivi energetici e misure di sostegno legate a carburanti e credito 5.0.
2. 5 per mille 2026: chi si accredita bene parte prima
5 per mille: le regole per l’anno 2026
Perché conta: La disciplina 2026 conferma il ruolo centrale del RUNTS e impone particolare attenzione alle ex Onlus e ai soggetti che devono regolarizzare la propria posizione entro i termini.
Il cambio di scenario
Con il nuovo assetto normativo l’accreditamento al 5 per mille è più lineare, perché è stata superata la vecchia logica del doppio adempimento. Per gli ETS il riferimento principale è il RUNTS, non più l’Agenzia delle Entrate.
Ex Onlus: il passaggio decisivo
Dal 1° gennaio 2026 l’Anagrafe delle Onlus è soppressa. Per mantenere il diritto al contributo, gli enti interessati hanno dovuto presentare domanda di iscrizione al RUNTS scegliendo la sezione più adatta.
ETS già iscritti
Gli enti già presenti nel RUNTS possono aggiornare le informazioni e, se non hanno valorizzato l’opzione per il 5 per mille, devono intervenire entro il termine utile per risultare accreditati.
ASD: canale CONI
Le associazioni sportive dilettantistiche restano fuori dal perimetro RUNTS e seguono il percorso tramite CONI, con verifica dei requisiti sportivi e sociali richiesti dalla norma.
Gli altri destinatari
Ricerca scientifica, ricerca sanitaria, beni culturali, aree protette e attività sociali del Comune continuano a seguire le regole delle rispettive amministrazioni competenti.
Remissione in bonis
Chi ha saltato il termine ordinario può ancora rientrare entro il 30 settembre 2026, versando 250 euro con F24 ELIDE, purché i requisiti sostanziali fossero già presenti alla scadenza originaria.
Scadenze chiave
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Adempimento
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Termine
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Domanda ordinaria ETS
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entro il 10 aprile 2026
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Pubblicazione elenco ETS
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entro il 20 aprile 2026
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Regolarizzazione tardiva
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entro il 30 settembre 2026
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Azioni suggerite
- Controllare l’avvenuta iscrizione o l’aggiornamento nel RUNTS con flag 5 per mille e IBAN corretto.
- Per le ASD, verificare la presenza nell’elenco permanente o presentare l’istanza tramite CONI nei termini.
- Usare la remissione in bonis solo come rimedio tardivo e non come alternativa ordinaria.
3. Credito IVA del primo trimestre: finestra aperta fino al 30 aprile
Crediti IVA trimestrali: in scadenza la richiesta di rimborso o compensazione per il I trimestre 2026
Perché conta: Il modello IVA TR è il passaggio obbligato per trasformare il credito trimestrale in liquidità o in compensazione orizzontale. Errori o ritardi possono far perdere tempo e flessibilità finanziaria.
Il punto di partenza
Il credito IVA trimestrale nasce nelle liquidazioni periodiche, ma per usarlo in compensazione orizzontale o chiederne il rimborso serve la presentazione telematica del modello IVA TR.
Soglia dei 5.000 euro
Fino a 5.000 euro il credito può essere compensato dal giorno stesso di presentazione del modello. Oltre questa soglia si parte solo dal decimo giorno successivo.
Quando serve il visto
Per compensazioni oltre 5.000 euro è richiesto il visto di conformità, salvo la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo nei casi consentiti.
Rimborsi oltre 30.000 euro
Il rimborso può richiedere garanzia, ma in molte situazioni è possibile evitarla con visto di conformità e dichiarazione sostitutiva, a condizione che non ricorrano fattori di rischio.
Chi può presentare il TR
Tra i casi tipici: aliquota media, operazioni non imponibili rilevanti, acquisti di beni ammortizzabili, soggetti non residenti e alcune operazioni non soggette verso clienti esteri.
Scadenze chiave
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Adempimento
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Termine
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Modello IVA TR - I trimestre 2026
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30 aprile 2026
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Modello IVA TR - II trimestre 2026
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31 luglio 2026
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Modello IVA TR - III trimestre 2026
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2 novembre 2026
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Azioni suggerite
- Verificare l’ammontare complessivo dei crediti IVA trimestrali già maturati nell’anno.
- Pianificare per tempo visto di conformità e canale telematico se si superano le soglie.
- Valutare rimborso o compensazione in base a fabbisogno finanziario e profilo di rischio.
4. Strutture sanitarie private: la comunicazione che non va dimenticata
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle strutture sanitarie private
Perché conta: Le strutture private che incassano per conto dei professionisti devono registrare e comunicare correttamente i dati. La sanzione per omissioni o dati non veritieri è tutt’altro che trascurabile.
Di cosa si tratta
La comunicazione riguarda i compensi riscossi dalle strutture sanitarie private in nome e per conto di medici e paramedici che operano in regime di lavoro autonomo all’interno della struttura.
Chi è coinvolto
L’obbligo interessa le strutture private, a prescindere dalla forma organizzativa, mentre restano escluse le strutture pubbliche.
La distinzione decisiva
Vanno monitorati i compensi del professionista fatturati al paziente e incassati dalla struttura. Non rientrano invece le prestazioni rese direttamente dalla struttura al cliente finale.
Gli obblighi operativi
La struttura deve riscuotere, registrare separatamente i compensi, riversarli al professionista e trasmettere annualmente all’Agenzia i dati complessivi per ciascun medico o paramedico.
Profili pratici
Serve una contabilità chiara che distingua l’incasso proprio della struttura da quello effettuato per conto del professionista, senza confondere i due flussi.
Scadenze chiave
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Adempimento
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Termine
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Comunicazione telematica annuale
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30 aprile 2026
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Azioni suggerite
- Controllare che registro o contabilità separata riportino data, fattura, professionista, importo e modalità di pagamento.
- Raccogliere i dati annui per singolo professionista con congruo anticipo rispetto alla scadenza.
- Verificare anche l’assolvimento dell’imposta di bollo quando dovuta sulle fatture esenti.
5. IVA 2025: il 30 aprile è il bivio tra detrazione e perdita di tempo
Scade il prossimo 30 aprile 2026 il termine per la detrazione dell’iva relativa alle fatture ricevute nel 2025 e per l’emissione delle note di credito
Perché conta: Con la dichiarazione IVA 2026 si chiude la finestra ordinaria per esercitare la detrazione delle fatture ricevute nel 2025 e per emettere le note di credito collegate a presupposti maturati nello stesso anno.
I due presupposti della detrazione
Per detrarre l’IVA devono coesistere sia l’effettuazione dell’operazione sia il possesso della fattura. La ricezione effettiva del documento resta quindi decisiva.
Fatture a cavallo d’anno
Se una fattura del 2025 arriva solo nel 2026, la detrazione slitta nel 2026. Non è possibile forzare l’imputazione al periodo precedente.
Il limite del 30 aprile
Le fatture datate e ricevute nel 2025 devono essere registrate entro la dichiarazione IVA relativa a quell’anno, cioè entro il 30 aprile 2026, per esercitare la detrazione in via ordinaria.
Integrativa a favore
Se una fattura 2025 ricevuta nel 2025 sfugge alla dichiarazione, la detrazione può ancora essere recuperata con dichiarazione integrativa, ma con il rischio di sanzioni per irregolare registrazione.
Note di variazione
Le note di credito in diminuzione relative a presupposti sorti nel 2025 devono essere emesse entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2026, pena la perdita della variazione.
Scadenze chiave
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Adempimento
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Termine
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Dichiarazione IVA annuale 2026 relativa al 2025
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30 aprile 2026
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Azioni suggerite
- Chiudere il controllo delle fatture ricevute nel 2025 ma non ancora registrate.
- Verificare l’esistenza di eventi 2025 che consentono l’emissione di note di variazione in diminuzione.
- Usare l’integrativa solo come rimedio residuo, non come prassi ordinaria.
6. Turismo e contanti: dal 2026 cambia la soglia da sorvegliare
In scadenza la comunicazione delle operazioni in contante legate al turismo
Perché conta: La disciplina agevolata per il turismo resta utile, ma richiede adempimenti puntuali. Dal 2026 si alza la soglia minima da monitorare, con un impatto pratico immediato su commercianti e agenzie di viaggio.
La deroga speciale
Per i turisti con cittadinanza extra UE, UE o SEE non residenti in Italia, alcuni operatori possono incassare in contanti fino a 15.000 euro, in deroga alla regola generale.
Le nuove soglie
Dal 2026 la soglia minima sotto la quale non serve monitoraggio sale a 5.000 euro. Tra 5.000 e 15.000 euro scatta la comunicazione; oltre 15.000 euro serve il pagamento tracciabile.
Chi può usare la deroga
Commercianti al minuto, soggetti assimilati e agenzie di viaggio e turismo, a condizione di aver comunicato preventivamente l’adesione e di rispettare gli altri obblighi documentali.
Adempimenti richiesti
Occorre raccogliere passaporto e autocertificazione del cliente, versare rapidamente il contante incassato e inviare la comunicazione annuale delle operazioni monitorate.
Attenzione alle date
La circolare richiama termini di aprile 2025 per gli incassi 2025: nella pratica operativa conviene verificare immediatamente il proprio calendario fiscale con lo studio, perché l’adempimento è ravvicinato.
Azioni suggerite
- Verificare se è stata inviata la comunicazione preventiva di adesione alla deroga.
- Controllare gli incassi cash da turisti stranieri nella fascia 5.000-15.000 euro.
- Conservare con ordine documenti identificativi e autocertificazioni raccolte.
7. Rottamazione-quinquies: ultima chiamata per alleggerire i carichi
In scadenza al 30 aprile le istanze per la rottamazione-quinquies
Perché conta: La definizione agevolata può ridurre il peso dei debiti affidati alla riscossione, ma richiede una scelta consapevole su convenienza, sostenibilità del piano e rischio di decadenza.
Quali debiti rientrano
La misura riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 per imposte da dichiarazione, contributi INPS e sanzioni amministrative del Codice della strada.
La domanda
Per aderire occorre presentare l’istanza entro il 30 aprile 2026 tramite il servizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Pagamento unico o rateale
Il contribuente può scegliere il versamento in unica soluzione o un piano fino a 54 rate bimestrali, con interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.
Il rischio da non sottovalutare
La decadenza scatta in caso di mancato o insufficiente versamento della prima rata o di due rate anche non consecutive, oppure dell’ultima rata del piano.
Cosa accade se si decade
I versamenti già fatti restano come acconto e i carichi non sono più rateizzabili secondo le regole ordinarie dell’articolo 19 del D.P.R. 602/1973.
Scadenze chiave
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Adempimento
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Termine
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Presentazione domanda
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30 aprile 2026
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Comunicazione somme dovute
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entro il 30 giugno 2026
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Prima rata o unica soluzione
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31 luglio 2026
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Azioni suggerite
- Valutare la convenienza economica della definizione rispetto al debito residuo complessivo.
- Scegliere un piano coerente con la reale capacità di pagamento.
- Monitorare con rigore le scadenze per evitare la decadenza.
8. POS e registratore telematico: il collegamento ora ha una scadenza vera
Collegamento POS entro il 20 aprile
Perché conta: L’obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico entra nella fase operativa. Le imprese che incassano con strumenti elettronici devono verificare subito la situazione dei dispositivi attivi.
Scadenza transitoria
Per i POS già in uso al 1° gennaio 2026, e per quelli attivati entro il 31 gennaio 2026, il collegamento deve essere effettuato entro il 20 aprile 2026.
Regime a regime
Per i nuovi POS i termini seguono una finestra precisa: dal sesto giorno del secondo mese successivo alla disponibilità dello strumento fino all’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Come si effettua l’abbinamento
L’operazione passa dal portale Fatture e Corrispettivi, selezionando registratore telematico, POS e unità locale di utilizzo.
Quando serve inserimento manuale
Se il POS non compare nella lista proposta dall’Agenzia, i dati identificativi vanno caricati manualmente per completare il collegamento.
FAQ da ricordare
La guida dell’Agenzia chiarisce casi particolari come POS in franchising, errori nella restituzione del dispositivo e accesso tramite intermediario.
Scadenze chiave
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Adempimento
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Termine
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Collegamento transitorio POS già in uso
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20 aprile 2026
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Azioni suggerite
- Raccogliere matricole di RT e dati identificativi di tutti i POS utilizzati.
- Associare a ogni coppia RT-POS l’indirizzo corretto del punto vendita.
- Verificare eventuali esclusioni specifiche come vending, carburanti, ricariche elettriche o tabacchi.
9. ISAC: il nuovo radar contributivo dell’INPS è già acceso
I nuovi Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC)
Perché conta: Gli ISAC inaugurano una logica di controllo preventiva e selettiva. Non sono solo un segnale di rischio, ma anche uno strumento che può premiare le imprese coerenti nei dati fiscali e contributivi.
La logica del sistema
Gli ISAC nascono nel quadro PNRR per confrontare la forza lavoro dichiarata con il volume d’affari e la struttura aziendale, usando banche dati fiscali e previdenziali in modo integrato.
Chi riguarda
Dal 1° gennaio 2026 la sperimentazione interessa il commercio all’ingrosso alimentare e le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Come si calcola il rischio
L’INPS incrocia i flussi UniEmens e i dati ISA, osservando indicatori come personale dichiarato, uso di contratti flessibili, beni strumentali, posti letto o veicoli per addetto.
La lettera di compliance
Le aziende con scostamenti ricevono una comunicazione tramite SEND. Non è un accertamento, ma un invito a capire se esistono errori, peculiarità organizzative o omissioni da sanare.
Le scelte possibili
L’impresa può spiegare lo scostamento, chiedere chiarimenti oppure regolarizzare spontaneamente con flussi correttivi e versamento dei contributi con regime sanzionatorio agevolato.
La premialità
Le aziende in fascia di normalità vengono segnalate come virtuose agli enti competenti, con possibile minore pressione ispettiva futura.
Azioni suggerite
- Per i settori coinvolti, confrontare in anticipo dati fiscali, contributivi e organizzativi.
- Analizzare subito eventuali scostamenti evidenti prima della ricezione di lettere di compliance.
- Documentare bene appalti, esternalizzazioni e modelli organizzativi non standard.
10. Prestazioni sanitarie e IVA: chi è esente e chi no nel 2026
L’Agenzia chiarisce il trattamento IVA di chiropratici, chinesiologi, osteopati e massaggiatori capo bagnini (MCB)
Perché conta: Il trattamento IVA incide direttamente su fatturazione, prezzo finale e gestione documentale. I chiarimenti dell’Agenzia aiutano a distinguere figure simili ma fiscalmente molto diverse.
La regola generale
L’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie si applica solo quando l’attività rientra tra professioni o arti sanitarie vigilate o individuate con gli specifici provvedimenti richiesti dalla norma.
Osteopati
Nonostante il riconoscimento normativo della professione, allo stato attuale le prestazioni dell’osteopata non rientrano nell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, n. 18 del decreto IVA.
Chiropratici
Anche per i chiropratici l’Agenzia esclude l’esenzione, in mancanza del percorso normativo richiesto per assimilare l’attività alle professioni sanitarie agevolate.
Chinesiologi
Le prestazioni rese come chinesiologo scontano l’IVA ordinaria, perché non risultano soddisfatte le condizioni previste dalla norma di esenzione.
MCB
Per i massaggiatori capo bagnino l’Agenzia riconosce invece l’esenzione IVA, purché il soggetto sia in possesso di titolo idoneo. Resta però il chiarimento successivo: al momento non si applica ancora l’invio al Sistema Tessera Sanitaria.
Azioni suggerite
- Verificare l’inquadramento professionale effettivo prima di emettere fatture in esenzione.
- Controllare modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.
- Per gli MCB, distinguere il regime IVA dall’eventuale obbligo di invio al Sistema TS.
11. Pagamenti tracciabili: basta un errore sopra 500 euro per perdere il beneficio
Applicabilità della riduzione dei termini di accertamento in presenza di pagamenti tracciabili
Perché conta: La riduzione di due anni dei termini di accertamento è un vantaggio rilevante, ma richiede una disciplina rigorosa. La risposta dell’Agenzia conferma una lettura molto ampia e severa delle condizioni.
Il caso esaminato
Una società voleva sapere se il pagamento in contanti di valori bollati oltre 500 euro facesse perdere il beneficio della riduzione dei termini. L’Agenzia ha risposto in modo netto: sì.
Che cosa conta come operazione
Per l’Amministrazione conta l’insieme delle operazioni poste in essere nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, anche se non rilevanti ai fini IVA in senso stretto.
I tre requisiti cumulativi
Per avere la riduzione servono documentazione elettronica delle operazioni attive, tracciabilità dei pagamenti sopra 500 euro e corretta indicazione del possesso dei requisiti in dichiarazione.
La severità della regola
Un solo pagamento non tracciato sopra la soglia è sufficiente a far saltare il beneficio per il periodo d’imposta.
La lezione pratica
La tracciabilità va governata come procedura aziendale e non come scelta occasionale, coinvolgendo acquisti, tesoreria e amministrazione.
Azioni suggerite
- Mappare tutte le tipologie di pagamento sopra 500 euro, anche quelle apparentemente marginali.
- Rafforzare procedure interne su contanti, carte, bonifici e documentazione fiscale.
- Controllare la corretta indicazione del requisito nella dichiarazione dei redditi.
12. Società di comodo: la disciplina si alleggerisce, ma resta una prova da superare
La disciplina delle società non operative (o di “comodo”)
Perché conta: La disciplina continua a incidere in modo forte su immobiliari e società patrimoniali. I coefficienti più bassi aiutano, ma non eliminano il rischio di redditi minimi e limitazioni IVA.
Chi rientra e chi no
La normativa interessa soprattutto società di capitali, persone, di fatto e stabili organizzazioni, mentre restano esclusi diversi soggetti come cooperative, enti commerciali e imprese individuali.
Gli effetti fiscali
La non operatività può comportare reddito minimo presunto, maggiorazione IRES, base IRAP minima e forti limiti sul credito IVA.
La novità più importante
Con il D.Lgs. 192/2024 i coefficienti del test di operatività e del test di redditività sono stati in gran parte dimezzati, rendendo meno severa la misurazione della redditività presunta.
Come funziona il test
Si confrontano ricavi medi del triennio con ricavi presunti determinati applicando coefficienti alle principali voci dell’attivo. Se il test non è superato, si passa alla determinazione del reddito minimo.
Esclusioni e disapplicazioni
Prima di applicare la disciplina bisogna verificare le cause di esclusione automatica e le situazioni di disapplicazione, specie nel comparto immobiliare.
Interpello più ristretto
La riforma dello Statuto del contribuente ha limitato l’accesso all’interpello probatorio. Molti contribuenti dovranno quindi far valere in dichiarazione la causa di disapplicazione senza passare dalla vecchia istanza generalizzata.
Azioni suggerite
- Ricalcolare subito il test 2026 con i nuovi coefficienti.
- Documentare eventuali cause di esclusione o disapplicazione, soprattutto per immobili non redditizi o vincolati.
- Valutare l’impatto combinato su IRES, IRAP e credito IVA prima della chiusura del bilancio fiscale.
13. Agenda fiscale di primavera: le scadenze da presidiare senza errori
Principali scadenze dal 16 aprile 2026 al 15 maggio 2026
Perché conta: Questa finestra concentra versamenti, dichiarazioni e adempimenti ricorrenti che impattano IVA, ritenute, contributi e fatturazione.
16 aprile 2026
Entro questa data si concentrano versamenti IVA mensili, contributi INPS, ritenute alla fonte, ritenute operate dai condomini e accise sui prodotti energetici.
27 aprile 2026
Scadenza per gli elenchi Intrastat mensili e trimestrali.
30 aprile 2026
Giornata ad alta densità: Intra 12, Uniemens individuale, modello IVA TR, imposta di bollo su documenti informatici e dichiarazione IVA annuale.
15 maggio 2026
Ultimo giorno per registrazioni contabili periodiche, fatturazione differita e annotazioni delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti non profit interessati.
Scadenze chiave
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Adempimento
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Termine
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16 aprile 2026
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IVA mensile, contributi INPS, ritenute, accise
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27 aprile 2026
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Intrastat mensili e trimestrali
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30 aprile 2026
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Intra 12, Uniemens, IVA TR, bollo, dichiarazione IVA
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15 maggio 2026
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Registrazioni contabili e fatturazione differita
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Azioni suggerite
- Preparare un calendario operativo interno con responsabili e documenti necessari.
- Allineare contabilità, paghe e amministrazione per evitare adempimenti frammentati.
- Usare la scadenza del 30 aprile come vero checkpoint di chiusura del mese fiscale.
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