Circolare Settembre 2026

10 settembre 2026

 

 



Circolare Settembre 2026

Indice degli argomenti

1. Decreto Correttivo Omnibus: 21 novità fiscali

2. Auto aziendali: cosa cambia davvero sui fringe benefit

3. Sport dilettantistico: chiarimenti fiscali

4. Beni ai soci entro il 30 settembre

5. Immobili e Professionisti

6. Fabbricati e terreni: il valore che non si ammortizza

7. Agenda fiscale: tutte le scadenze dal 16 settembre al 15 ottobre 2026

 

1. Decreto Correttivo Omnibus: 21 novità fiscali

Il D.Lgs. 148/2026 interviene su welfare, auto aziendali, crediti d’imposta, IVA, successioni, accertamento e Concordato Preventivo Biennale.

Sintesi

1. Familiari e welfare: meno vincoli di convivenza — Art. 1

Per molte agevolazioni rivolte ai familiari diversi da coniuge e figli viene meno il requisito generale della convivenza o degli assegni alimentari. Il requisito resta quando la norma richiama espressamente il familiare “fiscalmente a carico”. L’effetto è particolarmente rilevante per il welfare aziendale e opera retroattivamente dal periodo d’imposta 2025.

2. Auto in uso promiscuo: conta l’età del veicolo — Art. 2

Il fringe benefit viene sganciato dalla “nuova immatricolazione” come requisito di ingresso. Dal sesto anno scatta una maggiorazione del 50% del valore forfetario; gli optional non presenti nelle tabelle ACI possono generare una maggiorazione del 5%. Viene inoltre ampliato il regime transitorio per veicoli già assegnati o ordinati entro il 2024.

3. Crediti d’imposta dei professionisti: differenziale tassato al 26% — Art. 3

Il guadagno realizzato dal professionista acquistando crediti d’imposta sotto il valore nominale diventa reddito soggetto a imposta sostitutiva del 26%. In caso di compensazione il margine si determina pro quota; l’eventuale differenziale negativo non produce effetti fiscali. Il nuovo regime riguarda i crediti acquistati dal 12 agosto 2026, con una possibile opzione retroattiva dal 2024 tramite integrativa a sfavore.

4. Divergenze contabili-fiscali: arriva un riallineamento straordinario — Art. 6

Chi ha differenze tra valori contabili e fiscali dovute a cambiamenti di principi contabili può optare per un riallineamento straordinario. L’opzione passa dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2026 e produce effetti dallo stesso periodo.

5. Perdite fiscali: attenzione anche ai passaggi di controllo indiretti — Art. 7

Le limitazioni al riporto di perdite, eccedenze ACE e interessi passivi non riguardano più solo il cambio diretto della partecipazione nella società che porta le perdite. La regola viene estesa anche ai trasferimenti indiretti tramite holding o subholding ed è qualificata come interpretazione autentica, quindi con effetti retroattivi.

6. Detrazione IVA: torna un orizzonte biennale — Art. 12

La detrazione dell’IVA sugli acquisti può essere esercitata fino alla dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Anche la registrazione delle fatture segue un termine più ampio. Il beneficio si riflette sulle note di variazione: per un presupposto sorto a dicembre 2026 la circolare esemplifica la possibilità di emettere la nota entro il 30 aprile 2029.

7. Trust: la tassazione “in entrata” copre anche le imposte ipotecarie e catastali — Art. 13

L’opzione per anticipare la tassazione del trust viene coordinata espressamente con le imposte ipotecarie e catastali quando sono coinvolti immobili. La modifica riduce l’incertezza sul trattamento delle imposte d’atto nella fase di uscita.

8. Successioni: cambia il calcolo degli interessi sulle rettifiche — Art. 14

Gli interessi sulla maggiore imposta da rettifica decorrono dal giorno successivo al termine entro cui il contribuente avrebbe dovuto pagare l’imposta autoliquidata, non più dalla notifica della liquidazione principale. Dal 1° gennaio 2027 il tasso indicato scende al 2,5% per ogni semestre compiuto.

9. Costi pluriennali: nuovi termini per l’accertamento — Art. 22

Per ammortamenti, manutenzioni e altri costi pluriennali il termine di accertamento viene collegato alla dichiarazione in cui la singola quota è dedotta per la prima volta. Una volta notificato un avviso su un’annualità, l’Ufficio può intervenire anche sulle quote di anni precedenti o successivi ancora aperti. La nuova impostazione si applica ai beni e servizi acquistati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.

10. Società a ristretta base: la presunzione sugli utili occulti si restringe — Art. 23

La presunzione di distribuzione pro quota ai soci opera quando l’accertamento riguarda ricavi non contabilizzati o costi inesistenti. Non dovrebbe invece scattare per rettifiche meramente valutative o interpretative, con una riduzione significativa dell’automatismo presuntivo.

11. Antieconomicità: lo scostamento dal mercato non basta più da solo — Art. 24

Un prezzo fuori mercato, preso isolatamente, non è sufficiente a fondare una rettifica per antieconomicità. L’Amministrazione deve portare ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti che dimostrino fittizietà o evasione.

12. Dividendi a fondi pensione UE/SEE: ritenuta al 20% — Art. 26

La ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo in white list sale dall’11% al 20%. La stessa previsione comprende i sottoconti esteri dei PEPP.

13. Partecipazioni black list: rivalutazione molto più costosa — Art. 27

La rivalutazione delle partecipazioni non quotate in Stati o territori a fiscalità privilegiata sconta un’imposta sostitutiva del 36%, senza rateazione. Per individuare la black list rilevano il test di tassazione effettiva nei casi di controllo e, negli altri casi, la soglia nominale del 12%. L’opzione è considerata definitiva.

14. CPB: adesione inefficace se mancano i requisiti — Art. 28

Se il contribuente aderisce senza possedere i requisiti essenziali, l’adesione viene trattata come priva di effetti fin dall’origine. Tra i requisiti citati rientra l’assenza di debiti erariali o contributivi definitivi pari o superiori a 5.000 euro al 31 dicembre dell’anno precedente.

15. CPB e nuovi soci: più flessibilità in caso di rinnovo — Art. 28

Nel rinnovo 2026-2027 l’ingresso di nuovi soci o associati non blocca automaticamente il concordato. La tutela vale, in sintesi, per nuovi soggetti con redditi da lavoro dipendente o assimilati oppure, se già titolari di attività, con redditi d’impresa o autonomo non oltre 35.000 euro nell’anno precedente.

16. Professionisti e CPB: il vincolo congiunto vale solo con lo stesso ISA — Art. 28

Per soci di studi associati, STP o STA l’obbligo “tutti dentro o tutti fuori” viene limitato ai casi in cui l’attività individuale e quella dell’ente ricadano nel medesimo ISA. Con ISA differenti, le scelte di adesione possono essere autonome.

17. Rinnovo CPB: soglie premiali più alte — Art. 28

Chi rinnova il concordato 2026-2027 ottiene esoneri dal visto di conformità più ampi: fino a 100.000 euro per crediti IVA e rimborsi IVA e fino a 70.000 euro per crediti da imposte dirette e IRAP. Inoltre, i termini di accertamento vengono anticipati di due anni.

18. Rinnovo CPB: rate senza interessi — Art. 28

Per chi rinnova il CPB, le rate delle imposte da dichiarazione relative al biennio 2026-2027 non scontano interessi. Il vantaggio finanziario incide sul saldo 2026/acconto 2027 e sul saldo 2027/acconto 2028.

19. Dichiarazione integrativa: il CPB si ridetermina, non decade — Art. 28

La correzione di ricavi, compensi o altri dati che hanno contribuito alla proposta non comporta automaticamente la decadenza. Reddito e valore della produzione concordati vengono rideterminati sui dati corretti e le irregolarità possono essere regolarizzate con ravvedimento. La regola parte dal modello REDDITI 2026 relativo al 2025.

20. Acconti storici: niente maggiorazioni per chi rinnova — Art. 28

Nel rinnovo 2026-2027 scompaiono le maggiorazioni del 10% per IRPEF/IRES e del 3% per IRAP che avevano accompagnato il primo ingresso nel concordato. L’acconto torna quindi alle regole ordinarie.

21. Sanatoria 2020-2023: ravvedimento speciale per i rinnovi CPB — Art. 29

I soggetti ISA che rinnovano il CPB possono regolarizzare le annualità 2020-2023 con un’imposta sostitutiva graduata in funzione del punteggio ISA. Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 15 marzo 2027 o fino a 10 rate mensili; la sanatoria amplia però i termini di accertamento e richiede quindi una valutazione economica complessiva.

 

2. Auto aziendali: cosa cambia davvero sui fringe benefit

Sintesi

Da tre regimi a un criterio più leggibile

Fino al 2024 il fringe benefit variava con le emissioni di CO2; dal 2025 la Legge di Bilancio ha introdotto il 50%, ridotto al 10% per elettriche BEV e al 20% per plug-in, ma legandolo a requisiti temporali complessi. Il Decreto Omnibus elimina gran parte di questi incastri e rende centrale l’età del veicolo.

Il nuovo accesso al regime forfetario

Sparisce il requisito della “nuova immatricolazione” e della data di stipula del contratto come condizioni di ingresso. Il regime forfetario si applica ai veicoli concessi in uso promiscuo senza quei vincoli cronologici, mantenendo le percentuali già previste per le diverse motorizzazioni.

Veicoli oltre cinque anni: scatta la maggiorazione del 50%

Dal 1° gennaio successivo al compimento del quinto anno dalla prima immatricolazione, il valore del fringe benefit è maggiorato del 50%. La regola vale anche per elettriche e plug-in e deve quindi essere monitorata veicolo per veicolo.

Optional e allestimenti: possibile maggiorazione del 5%

Gli accessori non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore aumentano del 5% il valore forfetario. Le somme trattenute al dipendente per tali accessori entrano invece nel calcolo delle somme da scomputare.

Il regime transitorio si allarga

Restano protetti dalle vecchie regole i veicoli concessi tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 e quelli ordinati entro il 2024 ma concessi durante il 2025. La disciplina transitoria dura fino al quinto anno di immatricolazione, poi entra la maggiorazione del 50%, anche in caso di riassegnazione a un altro dipendente.

Decorrenza: dal 2026 anche alcuni casi “rimasti scoperti” nel 2025

Le nuove regole operano dal periodo d’imposta 2026 e comprendono anche veicoli assegnati nel 2025 che non rientravano nel regime transitorio e che, fino a quel momento, avrebbero potuto essere ricondotti al valore normale.

 

3. Sport dilettantistico: chiarimenti fiscali

La circolare AdE 7/E/2026 mette ordine in alcuni punti molto discussi della riforma dello sport: statuti SSD, rimborsi ai volontari, soglie IRPEF e IRAP, adempimenti IVA e agevolazioni per raccolte fondi.

Sintesi

1. SSD con lucratività attenuata: niente decommercializzazione IRES/IVA

Per beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici verso soci e tesserati, la SSD deve rispettare anche le clausole dell’art. 148 TUIR, compreso il divieto assoluto di distribuire utili, riserve o capitale durante la vita dell’ente. Se la società sceglie la lucratività attenuata ammessa dalla riforma dello sport, perde questa agevolazione.

2. Rimborsi ai volontari e compensi sportivi si sommano ai fini dei 15.000 euro

I rimborsi forfetari fino a 400 euro mensili non possono essere letti isolatamente quando lo stesso soggetto percepisce compensi da lavoro sportivo presso altri enti. Ai fini della soglia di non imponibilità di 15.000 euro annui occorre cumulare le somme; se la soglia è già superata, il successivo rimborso può diventare imponibile e richiedere la ritenuta del 20%.

3. L’autocertificazione diventa il documento chiave

Al momento del pagamento il lavoratore o volontario deve dichiarare i compensi già percepiti da altri enti nell’anno. Senza questa informazione il sodalizio non può stabilire correttamente se applicare o meno la ritenuta.

4. La soglia IRPEF di 15.000 euro vale anche per il lavoro subordinato sportivo

L’esenzione prevista per i compensi di lavoro sportivo dilettantistico opera indipendentemente dalla categoria reddituale. Quindi copre anche il rapporto subordinato fino a 15.000 euro; l’eventuale eccedenza segue le regole ordinarie del reddito di lavoro dipendente.

5. L’esenzione IRAP fino a 85.000 euro comprende i co.co.co. amministrativo-gestionali

La soglia non riguarda solo le collaborazioni tecnico-sportive. Anche chi svolge attività di segreteria, contabilità o gestione amministrativa in forma di co.co.co. può rientrare nell’esclusione dalla base imponibile IRAP nei limiti previsti.

6. Operazioni sportive esenti: possibile dispensa da fatturazione e registrazione

Per i servizi strettamente connessi alla pratica dello sport esenti ai sensi dell’art. 36-bis del D.L. 75/2023, l’Agenzia ammette la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione. Restano però da gestire normalmente le altre eventuali operazioni imponibili dell’ente.

7. Cessione del cartellino: IVA ordinaria; agevolazione L. 133/1999 più ampia dal 23 maggio 2026

La cessione del contratto di un atleta a una società professionistica è un’operazione economico-finanziaria e non un servizio strettamente connesso alla pratica sportiva: si applica quindi l’IVA ordinaria. Separatamente, dal 23 maggio 2026 l’agevolazione per attività commerciali connesse e raccolte fondi viene estesa alle nuove categorie di ASD e SSD previste dalla riforma, fermo l’utilizzo del regime 398/1991.

 

4. Beni ai soci entro il 30 settembre

La Legge di Bilancio 2026 riapre una finestra già conosciuta: immobili e beni mobili registrati possono uscire dal regime d’impresa con imposte sostitutive e indirette ridotte, ma requisiti, valori e tassazione dei soci vanno costruiti con precisione.

Sintesi

Chi può utilizzare l’agevolazione

Rientrano società di persone e società di capitali; per la trasformazione in società semplice il perimetro è più stretto e riguarda società commerciali che hanno come oggetto principale la mera gestione di beni, non un’attività tipicamente imprenditoriale.

Quali beni possono uscire dal regime d’impresa

L’agevolazione riguarda immobili non strumentali per destinazione e beni mobili iscritti in pubblici registri che non siano usati come beni strumentali. Possono rientrare anche immobili patrimoniali, merce o strumentali per natura se non utilizzati direttamente nell’attività, compresi beni all’estero.

Soci: conta la fotografia al 30 settembre 2025

L’agevolazione è legata ai soci esistenti alla data stabilita dalla norma. Sono ammessi anche specifici trasferimenti con titolo avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025, formalizzati entro il termine richiamato dalla circolare. I successivi ingressi non beneficiano della misura.

Imposta sostitutiva: 8%, 10,5% o 13% sulle riserve

La differenza tra valore normale del bene e costo fiscale è tassata all’8%, che sale al 10,5% per società non operative in almeno due degli ultimi tre esercizi. Se l’operazione utilizza riserve in sospensione d’imposta, il loro annullamento comporta un’ulteriore sostitutiva del 13%. Per gli immobili si può scegliere, nei limiti indicati, tra valore di mercato e valore catastale.

Imposte indirette: registro dimezzato e ipocatastali fisse in molti casi

Quando l’imposta di registro è proporzionale, viene ridotta della metà; le imposte ipotecarie e catastali proporzionali diventano fisse a 200 euro ciascuna. La circolare dettaglia anche le aliquote ridotte per abitativi, prima casa e terreni agricoli in specifiche condizioni.

Effetti sui soci: attenzione a riserve e costo fiscale della partecipazione

La tassazione in capo al socio dipende da quali riserve vengono utilizzate. Con riserve di utili, la parte non già coperta dalla sostitutiva societaria può generare un dividendo tassato al 26%; con riserve di capitale, il punto centrale diventa la riduzione del costo fiscale della partecipazione e l’eventuale discesa sotto zero.

Società di persone: logica diversa sulle riserve già tassate

Per i soci di società di persone le riserve di utili sono normalmente già transitate per trasparenza. L’assegnazione non produce quindi lo stesso effetto impositivo dei soci di società di capitali, ma resta da monitorare la riduzione del costo fiscale della partecipazione.

Trasformazione agevolata in società semplice

La trasformazione è riservata alle società che gestiscono prevalentemente immobili o beni mobili registrati. La compagine deve coincidere con quella del 30 settembre 2025; le plusvalenze sono tassate con la stessa sostitutiva dell’assegnazione. L’atto sconta imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, mentre ai fini IVA occorre gestire l’autoconsumo dei beni conseguente alla fuoriuscita dal regime commerciale.

Perché conta

La convenienza non si misura solo con l’aliquota dell’8%. Il vero risultato dipende dal valore scelto, dal costo fiscale, dalle riserve utilizzate, dalla posizione del socio e dalle imposte indirette. Una simulazione incompleta può spostare il carico fiscale dalla società al socio senza ottenere il beneficio atteso.

 

Scadenze chiave

Data / termine

Adempimento

Cosa sapere

30 settembre 2025

Requisito della compagine

Data di riferimento per individuare i soci ammessi all’agevolazione.

31 gennaio 2026

Titoli di trasferimento preesistenti

Termine richiamato dalla circolare per l’iscrizione di soci con titolo avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

30 settembre 2026

Perfezionamento dell’operazione

Assegnazione, cessione o trasformazione devono essere formalmente perfezionate entro questa data.

30 settembre 2026

Prima rata imposta sostitutiva

Versamento del 60% dell’imposta sostitutiva.

30 novembre 2026

Seconda rata imposta sostitutiva

Versamento del restante 40%, senza interessi sulla seconda rata.

 

5. Immobili e Professionisti

Per i professionisti l’immobile è uno dei beni fiscalmente più insidiosi: la deduzione cambia in base all’uso, alla data di acquisto o del leasing e alla natura delle spese sostenute.

Sintesi

Immobile strumentale: conta l’uso effettivo ed esclusivo

Un immobile è strumentale quando viene utilizzato direttamente ed esclusivamente per l’attività professionale. Se invece l’immobile è usato anche per finalità personali, ricade nella sfera promiscua.

Ammortamenti: la data di acquisto cambia tutto

La deducibilità del costo storico è frammentata per periodi. Gli immobili acquistati dal 2007 al 2009 consentono ammortamenti con regole specifiche, mentre per quelli acquistati dal 1° gennaio 2010 gli ammortamenti non sono deducibili. Per l’uso promiscuo la disciplina richiamata consente, in determinate condizioni, la deduzione del 50% della rendita catastale.

Leasing: dal 2014 torna la deduzione, ma su almeno 12 anni

Anche i canoni dipendono dalla data del contratto. Per i contratti dal 1° gennaio 2014 i canoni sono deducibili per competenza su un periodo non inferiore a 12 anni, a prescindere dalla durata contrattuale, mentre resta indeducibile la quota capitale riferibile al terreno. Per l’uso promiscuo la deduzione è al 50%, se non esiste nello stesso Comune un altro immobile destinato esclusivamente all’attività.

Manutenzioni dal 2024: ordinaria subito, straordinaria in sei quote

Dal 1° gennaio 2024 le spese ordinarie sugli immobili strumentali sono deducibili integralmente nell’anno di sostenimento; per gli immobili promiscui la deduzione è al 50%. Ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria si deducono invece in sei quote costanti, ridotte al 50% in caso di uso promiscuo.

Cessione del contratto di leasing: il provento può diventare reddito professionale

La cessione del leasing immobiliare genera un componente imponibile calcolato sul valore normale del bene, al netto del prezzo di riscatto e dei canoni residui attualizzati, con gli aggiustamenti previsti per la quota terreno. La circolare segnala che, in assenza di chiarimenti ministeriali, l’applicazione appare più coerente per i contratti stipulati dal 2014, quando i canoni tornano deducibili.

 

6. Fabbricati e terreni: il valore che non si ammortizza

Il terreno non si ammortizza, il fabbricato sì. Sembra semplice, ma tra OIC 16, percentuali fiscali del 20%-30% e doppio binario civilistico-fiscale, la corretta separazione dei valori diventa una scelta tecnica da documentare.

Sintesi

Dove vanno in bilancio terreni e fabbricati

Nel bilancio civilistico confluiscono tra le immobilizzazioni materiali nella voce BII.1 “Terreni e fabbricati”. Il dettaglio tra le due componenti è però essenziale nel piano dei conti, perché il terreno non è normalmente ammortizzabile mentre il fabbricato lo è.

Costo di iscrizione e “component approach”

Il costo comprende prezzo di acquisto, IVA indetraibile e oneri accessori come notaio, registrazione, mediazione, progettazione e urbanizzazioni. Gli elementi con vita utile diversa — ad esempio ascensori o impianti — possono richiedere un ammortamento separato rispetto al fabbricato principale.

Scorporo del terreno: stima civilistica contro regola fiscale

Civilisticamente il valore dell’area dovrebbe derivare da una stima attendibile. Fiscalmente, invece, il terreno viene individuato in misura almeno pari al 20% del costo del fabbricato, o al 30% per i fabbricati industriali, assumendo il maggiore tra valore contabile e valore forfetario. Da qui nasce spesso un doppio binario.

Fabbricati industriali e uso misto

La percentuale del 30% non dipende dalla categoria catastale, ma dalla destinazione alla produzione e trasformazione di beni. In presenza di attività miste si guarda alla prevalenza in metri quadrati; per aree promiscue possono essere necessari criteri oggettivi ulteriori, come il numero di addetti.

IRES e IRAP: una divergenza interpretativa da presidiare

La circolare richiama una pronuncia di Cassazione del 2025 che considera inapplicabile ai fini IRAP lo scorporo forfetario previsto per il terreno, riconoscendo la deduzione del costo contabilizzato salvo la quota interessi. L’Agenzia delle Entrate ha espresso in passato una posizione differente: il tema richiede quindi particolare cautela.

Esempio 1 — Acquisto del terreno e successiva edificazione

Se prima si acquista il terreno e poi si costruisce, non serve uno scorporo: il costo non ammortizzabile dell’area è già noto. Anche demolizione e bonifica di un rudere destinato alla demolizione incrementano il costo del terreno, mentre la nuova costruzione alimenta il valore del fabbricato.

Esempio 2 — Fabbricato già edificato con valori allineati

Se un fabbricato industriale costa 1.000 e la stima del terreno è 300, la separazione civilistica coincide con il 30% fiscale. Il valore terreno non si ammortizza e non nasce un disallineamento da gestire.

Esempio 3 — Scorporo civilistico più basso del valore fiscale

Se il terreno viene stimato 200 ma fiscalmente deve valere 300, il fabbricato civilistico risulta più alto di quello fiscalmente ammortizzabile. Le quote di ammortamento richiedono quindi variazioni in aumento e, a fine piano, il terreno avrà un valore fiscale superiore a quello contabile.

Esempi 4 e 5 — Spese incrementative: conta il bene cui si riferiscono

Le manutenzioni incrementative del fabbricato aumentano il valore ammortizzabile dell’edificio e non richiedono una quota al terreno. Al contrario, una spesa specifica sull’area — come l’asfaltatura del piazzale — incrementa direttamente il valore del terreno e resta non ammortizzabile.

Perché conta

Lo scorporo non è un dettaglio contabile: determina l’ammortamento deducibile per anni e può influenzare anche plusvalenze future. Una percentuale applicata automaticamente senza verificare stime, destinazione del fabbricato e natura delle spese può generare differenze fiscali permanenti.

 

 

7. Agenda fiscale: tutte le scadenze dal 16 settembre al 15 ottobre 2026

Scadenze chiave

Data / termine

Adempimento

Cosa sapere

16/09/2026

IVA mensile

Versamento dell’IVA a debito relativa ad agosto; per chi affida la contabilità a terzi vale la regola indicata dalla circolare sul secondo mese precedente.

16/09/2026

Contributi INPS

Versamento contributi datori di lavoro e Gestione Separata relativi ad agosto.

16/09/2026

Ritenute alla fonte

Versamento ritenute di agosto su lavoro dipendente, assimilato, autonomo, provvigioni, capitali, redditi diversi e indennità di cessazione agenzia.

16/09/2026

Ritenute condomìni

Versamento delle ritenute su corrispettivi di appalti, opere e servizi pagati ad agosto.

16/09/2026

Accise

Pagamento accisa su gasolio e benzina immessi in consumo ad agosto.

25/09/2026

Intrastat mensile

Invio telematico degli elenchi del mese precedente per i soggetti con cadenza mensile.

30/09/2026

LIPE 2° trimestre

Trasmissione telematica della liquidazione periodica IVA del secondo trimestre 2026.

30/09/2026

Imposta di bollo e-fatture

Versamento del bollo dei primi due trimestri quando l’importo complessivo supera 5.000 euro.

30/09/2026

Uniemens

Invio della comunicazione relativa a retribuzioni, contributi e compensi del mese di agosto.

30/09/2026

Intra-12

Invio degli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di luglio per enti non commerciali e agricoltori esonerati.

15/10/2026

Registrazioni contabili

Registrazioni cumulative e documento riepilogativo delle fatture inferiori a 300 euro riferiti a settembre.

15/10/2026

Fatturazione differita

Emissione e annotazione delle fatture differite per consegne o spedizioni di settembre.

15/10/2026

ASD - registrazioni

Annotazione dei corrispettivi e proventi commerciali di settembre; la circolare estende la regola anche alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

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