L’intervento mira a facilitare lo svolgimento di attività commerciali o promozionali di propri prodotti o servizi per via elettronica, e per la creazione, ristrutturazione, potenziamento o ampliamento del sito attraverso il quale si svolgono tali attività.
Sono ammissibili le spese, sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla data di presentazione della domanda, per l’acquisizione dei seguenti servizi, beni materiali ed immateriali per facilitare l’accesso al commercio elettronico:
-consulenza per la creazione di siti di commercio elettronico;
-consulenza specialistica per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l’attività di vendita o promozione via internet quali applicazioni di e-Commerce, applicazioni business-to-business, etc;
-consulenza per l’integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM);
-assistenza iniziale all’imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico;
-servizi di traduzione dei testi del sito;
-consulenze per studi di web marketing, per piani di diffusione e posizionamento del sito web finalizzati alla promozione del sito;
-hardware per una sola postazione completa (incluso il sistema operativo);
-hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza di connessione alla rete;
-sistemi informatici (software, brevetti) acquistati o ottenuti in licenza comprese le spese per la registrazione del nome di dominio e della casella di posta elettronica;
-software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la Secure payment System;
-applicativi e programmi per l’integrazione con altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM).
È ammissibile l’importo dell’IVA qualora rappresenti un costo indetraibile per l’impresa.
I beni di cui alle lettere b), d) possono essere acquistati anche in leasing secondo le disposizioni legislative vigenti.
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