Circolare Ottobre 2026

09 ottobre 2026

 

 

Circolare di ottobre 2026

Indice degli argomenti

1. Dichiarazioni 2026: ultimi controlli prima del 2 novembre

2. Remissione in bonis: l’ultima finestra per recuperare gli adempimenti dimenticati

3. Bollo auto 2027: chi può beneficiare dell’esenzione e cosa verificare

4. Regimi fiscali opzionali: le scelte da comunicare in dichiarazione

5. Fatture troppo generiche? IVA e costi possono diventare indetraibili

6. Partecipazioni e terreni: rivalutazione entro il 30 novembre 2026

7. Scadenze fiscali: agenda dal 16 ottobre al 15 novembre 2026



1. Dichiarazioni 2026: ultimi controlli prima del 2 novembre

In sintesi

Il 2 novembre 2026 rappresenta il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2025. Prima dell’invio definitivo è quindi opportuno effettuare un ultimo controllo della documentazione e dei dati già comunicati allo Studio, perché eventuali elementi mancanti possono ancora essere recepiti mediante una dichiarazione correttiva nei termini. L’attenzione deve riguardare in particolare i redditi e le informazioni non ancora considerate, nonché le attività detenute all’estero, come conti correnti, investimenti, partecipazioni o immobili, che possono richiedere la compilazione del quadro RW.

Un’ulteriore verifica riguarda i crediti d’imposta utilizzati o da utilizzare in compensazione: per le compensazioni orizzontali superiori a 5.000 euro occorre valutare la necessità del visto di conformità. La scadenza del 2 novembre assume inoltre rilievo per gli adempimenti collegati al concordato preventivo biennale 2026-2027. Una revisione effettuata prima del termine consente quindi di correggere tempestivamente errori od omissioni e di evitare, ove possibile, le conseguenze più gravose connesse a dichiarazioni tardive o incomplete.



2. Remissione in bonis: l’ultima finestra per recuperare gli adempimenti dimenticati

In sintesi

La remissione in bonis consente, in presenza di determinate condizioni, di recuperare comunicazioni o adempimenti formali che erano necessari per accedere a un beneficio fiscale o per esercitare un regime opzionale e che non sono stati effettuati nei termini ordinari. Il rimedio può essere utilizzato entro il 2 novembre 2026, purché il contribuente abbia tenuto un comportamento sostanzialmente coerente con l’agevolazione o l’opzione scelta e non siano già iniziate attività di controllo di cui abbia avuto formale conoscenza.

Per perfezionare la regolarizzazione occorre eseguire l’adempimento omesso e versare la sanzione prevista mediante modello F24 Elide. La remissione in bonis non è però applicabile indistintamente a tutte le omissioni: alcune opzioni restano escluse, tra cui il concordato preventivo biennale. Il termine del 2 novembre è inoltre rilevante, secondo quanto indicato nella circolare, per la regolarizzazione di specifiche comunicazioni relative ai crediti 4.0 e alle compensazioni effettuate nel 2025. È quindi opportuno riesaminare le comunicazioni e le opzioni scadute durante l’anno per individuare tempestivamente eventuali omissioni recuperabili.





3. Bollo auto 2027: chi può beneficiare dell’esenzione e cosa verificare

In sintesi

Per il solo anno 2027 il decreto di settembre introduce un’esenzione dal bollo auto destinata alle persone fisiche, da applicare, in linea generale, a un solo veicolo assicurato per ciascun contribuente. L’accesso al beneficio non è automatico per qualsiasi automobile: la disciplina richiamata dalla circolare prevede specifici criteri legati alla potenza del veicolo, al tipo di alimentazione e alla priorità da seguire quando il contribuente possiede più mezzi.

Le società e gli enti sono esclusi dall’agevolazione.

Imprenditori individuali e professionisti possono rientrarvi in quanto persone fisiche.

Per questi soggetti occorre quindi considerare complessivamente sia i veicoli utilizzati nell’attività sia quelli detenuti a titolo personale, verificandone intestazione, copertura assicurativa e caratteristiche tecniche. La misura riguarda i bolli con termine ordinario di pagamento nel 2027 e resta collegata alla conversione del D.L. n. 162/2026, indicata entro il 16 novembre 2026. È pertanto opportuno attendere le istruzioni operative e verificare eventuali modifiche che potranno intervenire durante l’iter di conversione.

Perché conta

La misura può ridurre un costo personale o professionale nel 2027, ma l’applicazione dipende dall’intestazione e dalle caratteristiche del veicolo e potrebbe essere modificata in sede di conversione.

Scadenze chiave

Data

Adempimento / attenzione

16 novembre 2026

Termine indicato per la conversione in legge del D.L. n. 162/2026; la misura riguarda i bolli con termine ordinario di pagamento nel 2027.

Azioni suggerite

• Censire i veicoli intestati alla persona fisica e verificare potenza, alimentazione e copertura assicurativa.

• Per professionisti e ditte individuali, considerare insieme veicoli personali e utilizzati nell’attività.

• Attendere le istruzioni operative e verificare eventuali modifiche in sede di conversione del decreto.

4. Regimi fiscali opzionali: le scelte da comunicare in dichiarazione

In sintesi

La dichiarazione dei redditi o la dichiarazione IRAP non servono soltanto a comunicare i dati fiscali dell’anno, ma rappresentano anche lo strumento attraverso il quale possono essere esercitate o revocate alcune importanti opzioni fiscali. Tra i regimi richiamati nella circolare rientrano la trasparenza fiscale, il consolidato, la tonnage tax, il patent box e, nei casi previsti, la determinazione dell’IRAP secondo le regole contabili.

Per ogni regime occorre verificare la durata dell’opzione, l’eventuale rinnovo automatico e la necessità di manifestare una revoca o una nuova scelta nella dichiarazione 2026. Non tutti gli eventi, tuttavia, seguono esclusivamente il termine dichiarativo: in presenza di specifiche operazioni o vicende societarie può essere necessario utilizzare un apposito modello di comunicazione entro termini particolari, indicati dalla circolare in 30 giorni o 3 mesi a seconda del caso. Un’omissione o una comunicazione effettuata con modalità non corrette può vincolare il contribuente per più esercizi e incidere in modo significativo sulla tassazione; per questo è opportuno riesaminare le opzioni già in essere prima della chiusura della dichiarazione.



Perché conta

Un’opzione omessa, revocata in modo errato o comunicata con lo strumento sbagliato può vincolare il contribuente per più esercizi e incidere significativamente sulla tassazione.

5. Fatture troppo generiche? IVA e costi possono diventare indetraibili

In sintesi

La Cassazione ha ribadito che una fattura con una descrizione eccessivamente generica può non essere sufficiente a dimostrare il diritto alla detrazione dell’IVA e alla deduzione del relativo costo. Indicazioni vaghe sulla prestazione oppure il semplice rinvio a contratti che non risultano coerenti con il soggetto destinatario della fattura indeboliscono il valore probatorio del documento e possono far venir meno la presunzione di veridicità normalmente riconosciuta alla fattura.

In queste situazioni l’onere di dimostrare che l’operazione è stata realmente effettuata e che il costo è inerente all’attività ricade sul contribuente. Il rischio riguarda soprattutto consulenze e servizi professionali, per i quali una descrizione generica può rendere difficile identificare natura, periodo e contenuto dell’attività svolta. È quindi opportuno controllare le fatture passive ricevute e, quando necessario, conservare insieme alla fattura anche contratti, lettere d’incarico, relazioni, corrispondenza e altra documentazione idonea a provare l’effettività della prestazione. Una documentazione completa tutela sia la detrazione IVA sia la deducibilità del costo.

Di seguito si riporta l’art. 21, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 che elenca le indicazioni obbligatorie della fattura.



Lett.

Contenuto obbligatorio

a)

Data di emissione

b)

Numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco

c)

Dati identificativi del cedente o prestatore (ed eventuale rappresentante fiscale / stabile organizzazione)

d)

Partita IVA del cedente o prestatore

e)

Dati identificativi del cessionario o committente (ed eventuale rappresentante fiscale / stabile organizzazione)

f)

Partita IVA del cessionario o committente (n. identificazione IVA UE; codice fiscale se privato)

g)

Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione

g-bis)

Data dell’operazione o del pagamento del corrispettivo, se diversa dalla data di emissione

h)

Corrispettivi e dati per la determinazione della base imponibile

i)

Corrispettivi relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono

l)

Aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile, arrotondati al centesimo

m)

Dati di immatricolazione e utilizzo per cessioni UE di mezzi di trasporto nuovi

n)

Annotazione di fattura emessa dal cessionario/committente o da un terzo



Perché conta

Una fattura formalmente debole può mettere a rischio sia l’IVA detratta sia la deducibilità del costo, anche quando la prestazione è stata realmente resa.





6. Partecipazioni e terreni: rivalutazione entro il 30 novembre 2026

In sintesi

Entro il 30 novembre 2026 è possibile rideterminare il valore fiscale di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2026. La rivalutazione consente di assumere un nuovo valore fiscalmente riconosciuto, che potrà ridurre l’eventuale plusvalenza imponibile in caso di futura cessione. La misura prevede un’imposta sostitutiva pari al 21% per le partecipazioni e al 18% per i terreni, applicata sull’intero valore rideterminato e non soltanto sulla plusvalenza potenziale.

Proprio per questo la rivalutazione non è automaticamente conveniente: prima di aderire occorre confrontare il costo dell’imposta sostitutiva con la tassazione ordinaria che si avrebbe in caso di vendita senza rivalutazione, tenendo conto del valore originario del bene e del prezzo di cessione atteso. Per molti beni è inoltre necessaria una perizia di stima da predisporre e asseverare entro i termini previsti. Il versamento può essere effettuato entro il 30 novembre 2026 in unica soluzione o, secondo quanto riportato nella circolare, mediante rate con scadenze al 30 novembre 2027 e 30 novembre 2028, sulle quali sono dovuti interessi annui del 3%.



Perché conta

La rivalutazione può ridurre la futura plusvalenza imponibile, ma non è automaticamente conveniente: va confrontato il costo dell’imposta sostitutiva con la tassazione ordinaria attesa.



Scadenze chiave

Data

Adempimento / attenzione

30 novembre 2026

Perizia/asseverazione ove richiesta e versamento dell’imposta sostitutiva o prima rata.

30 novembre 2027

Seconda rata, con interessi del 3% annuo.

30 novembre 2028

Terza rata, con interessi del 3% annuo.



7. Scadenze fiscali: agenda dal 16 ottobre al 15 novembre 2026

Scadenze chiave

Data

Adempimento / attenzione

16 ottobre 2026

IVA mensile

Contributi INPS

Ritenute alla fonte

Ritenute condomini

Accise.

26 ottobre 2026

Elenchi Intrastat mensili e trimestrali.

2 novembre 2026

Modello Redditi

Modello IRAP

Modello 770

Modello TR

Remissione in bonis

Uniemens

Intra-12.

15 novembre 2026

Registrazioni contabili

Fatturazione differita

Registrazioni ASD.



 

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