Sono ammissibili le spese relative all’acquisto, o all’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni tangibili e intangibili e per il sostegno all’accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, all’introduzione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, all’ammodernamento di macchinari e impianti, nonché alla riconversione dell’attività produttiva verso un modello di economia circolare e sviluppo sostenibile e di promozione della digitalizzazione, rientranti nelle seguenti voci:
a) macchinari, impianti produttivi, attrezzature tecnologiche e strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo. I beni devono essere nuovi di fabbrica e funzionali alla realizzazione del progetto proposto.
Sono comprese anche le relative spese di trasporto e installazione presso l'unità operativa in cui si realizza il progetto. Le spese di installazione comprendono anche gli interventi di impiantistica strettamente necessari al corretto funzionamento dei macchinari e degli impianti produttivi ammissibili a contributo. Le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina, di un impianto o di una attrezzatura, concorrono alla spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.
Sono inoltre compresi in questa voce di spesa tutti gli interventi funzionali a processi di “Transizione 4.0”; in tal caso i beni devono presentare caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (consultabili nell’Appendice 1 al presente Bando) e devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Le eventuali spese relative a beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni), di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n.232, connessi agli investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (di cui al predetto allegato A alla legge n. 232/2016), concorrono alla spesa relativa ai beni medesimi, i quali devono essere, quindi, anch’essi compresi nell’intervento oggetto di contributo; in caso contrario le spese per i sopracitati beni immateriali rientrano nella successiva lettera b) del presente paragrafo.
Rientrano nella presente categoria di spesa anche gli interventi di efficientamento energetico; tali interventi sono ammissibili a contributo ma si ricorda che essi concorrono all’assegnazione del punteggio di priorità solamente se indicati in una diagnosi energetica ante-intervento presentata a corredo della domanda, realizzata in conformità ai criteri espressi all'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014 ed eseguita a partire dal 1° gennaio 2019.
Infine, rientrano nella voce “macchinari”, purché di categoria ambientale Euro 6 e immatricolati per uso proprio, anche gli autoveicoli per uso speciale e i mezzi d’opera; per quanto riguarda gli autoveicoli ad uso speciale, sono ammessi esclusivamente le autospazzatrici e le autospazzaneve;
b) programmi informatici e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti, quali brevetti e know-how concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi produttivi e servizi forniti, commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa e funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Il complesso di tali spese è ammesso nel limite massimo del 50% delle spese di cui alla lettera a);
c) spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da Accredia o da corrispondenti soggetti esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2015, UNI CEI EN ISO 50001:2018, “ReMade in Italy”, “Plastica Seconda Vita”, “FSC Catena di Custodia”, “Greenguard” e della registrazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009); la spesa massima ammissibile per ciascuna tipologia di certificazione è pari a 5.000 € , con esclusione di eventuali tasse, imposte e spese anticipate. Sono ammissibili al contributo le spese per:
-consulenza qualificata finalizzata all’ottenimento della certificazione;
-l’ente di verifica e di certificazione;
-la realizzazione delle indagini finalizzate all’analisi ambientale iniziale (a titolo di esempio: analisi delle emissioni, analisi degli scarichi, carotaggi, analisi fonometriche). Ai fini dell’ammissibilità delle spese di cui ai punti 1) e 3) l’impresa richiedente deve ottenere la relativa certificazione entro la presentazione della domanda di saldo.
d)premi versati per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, purché relative alla fideiussione. Il complesso di tali spese è ammesso nel limite massimo del 10% delle spese di cui alle precedenti voci a), b) e c).
Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere:
-sostenute e pagate interamente dal beneficiario7 tra il 1° novembre 2021 e il 14 febbraio 2024;
-pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci;
-strettamente funzionali e necessarie all’attività d’impresa proposta; ? riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi. b) i beni devono:
-essere ammortizzabili qualora non riferiti a immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario;
-essere utilizzati esclusivamente nelle unità operative destinatarie dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all’impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
-appartenere a categorie merceologiche coerenti con il codice attività Istat ATECO 2007 del fornitore;
-non essere destinati al noleggio.
Saranno ammesse le spese sostenute da imprese che condividono gli stessi locali e gli stessi beni con altre imprese e/o che operano in situazioni di coworking limitatamente alla percentuale di competenza del beneficiario. Sarà quindi necessario produrre la documentazione che disciplina il rapporto di coworking e/o il contratto di concessione in uso degli spazi con l'individuazione di quelli dedicati al beneficiario, i beni di utilizzo esclusivo dello stesso e le percentuali di utilizzo dei beni in comune con le altre imprese concessionarie. Le spese saranno riconosciute solamente nel caso in cui, nel rispetto delle prescrizioni del presente Bando, risultino fatturate e pagate interamente dal beneficiario del contributo.
|